Art. 120 · Periodi di conservazione dei dati

Art. 120

Periodi di conservazione dei dati

In vigore dal 13 mar 2025
Periodi di conservazione dei dati 1.   Il periodo di conservazione dei dati per i sistemi per cui gli Stati membri sono titolari del trattamento, di cui all’ del presente regolamento, è stabilito da tali Stati membri, tenendo conto dei requisiti della normativa doganale. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali periodi di conservazione. 2.   I seguenti periodi di conservazione dei dati si applicano ai seguenti sistemi per i quali la Commissione e gli Stati membri sono contitolari del trattamento: a) per l’ICS2, al fine di monitorare e valutare l’attuazione dei criteri e delle norme comuni di rischio in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui all’, paragrafo 2, e supportare i processi di gestione del rischio di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, un periodo di conservazione di 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale; b) per il sistema REX, al fine di consentire la notifica dell’obbligazione doganale per un periodo massimo di 10 anni conformemente all’, paragrafo 2, del codice, una registrazione revocata è conservata nel sistema REX per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo all’anno in cui la revoca ha avuto luogo e, dopo la scadenza di tale periodo, l’autorità competente di un paese terzo o le autorità doganali dello Stato membro che hanno revocato la registrazione cancellano i dati di registrazione. Tuttavia, se tutte le registrazioni in un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate sono state revocate a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e se il paese beneficiario non ha beneficiato del sistema di preferenze generalizzate della Norvegia, della Svizzera o della Turchia da più di 10 anni, la Commissione cancella i dati di registrazione; c) per il CRMS, al fine di garantire la protezione della sicurezza dei cittadini e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri, un periodo di conservazione di 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale; d) per il sistema Surveillance, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri e delle politiche commerciali e di tutte le altre politiche dell’Unione basate sui dati estratti mediante sorveglianza, un periodo di conservazione di 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale. Tuttavia, qualora siano stati avviati procedimenti giudiziari o presentati ricorsi riguardanti dati archiviati nei sistemi elettronici di cui alle lettere da a) a d), tali dati sono conservati fino alla conclusione della procedura di ricorso o del procedimento giudiziario. 3.   Il periodo di conservazione dei dati è applicabile a tutti i dati contenuti nei sistemi elettronici.
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