Art. 120
Periodi di conservazione dei dati
In vigore dal 13 mar 2025
Periodi di conservazione dei dati
1. Il periodo di conservazione dei dati per i sistemi per cui gli Stati membri sono titolari del trattamento, di cui all’ del presente regolamento, è stabilito da tali Stati membri, tenendo conto dei requisiti della normativa doganale. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali periodi di conservazione.
2. I seguenti periodi di conservazione dei dati si applicano ai seguenti sistemi per i quali la Commissione e gli Stati membri sono contitolari del trattamento:
a)
per l’ICS2, al fine di monitorare e valutare l’attuazione dei criteri e delle norme comuni di rischio in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui all’, paragrafo 2, e supportare i processi di gestione del rischio di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, un periodo di conservazione di 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale;
b)
per il sistema REX, al fine di consentire la notifica dell’obbligazione doganale per un periodo massimo di 10 anni conformemente all’, paragrafo 2, del codice, una registrazione revocata è conservata nel sistema REX per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo all’anno in cui la revoca ha avuto luogo e, dopo la scadenza di tale periodo, l’autorità competente di un paese terzo o le autorità doganali dello Stato membro che hanno revocato la registrazione cancellano i dati di registrazione. Tuttavia, se tutte le registrazioni in un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate sono state revocate a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e se il paese beneficiario non ha beneficiato del sistema di preferenze generalizzate della Norvegia, della Svizzera o della Turchia da più di 10 anni, la Commissione cancella i dati di registrazione;
c)
per il CRMS, al fine di garantire la protezione della sicurezza dei cittadini e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri, un periodo di conservazione di 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale;
d)
per il sistema Surveillance, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri e delle politiche commerciali e di tutte le altre politiche dell’Unione basate sui dati estratti mediante sorveglianza, un periodo di conservazione di 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale.
Tuttavia, qualora siano stati avviati procedimenti giudiziari o presentati ricorsi riguardanti dati archiviati nei sistemi elettronici di cui alle lettere da a) a d), tali dati sono conservati fino alla conclusione della procedura di ricorso o del procedimento giudiziario.
3. Il periodo di conservazione dei dati è applicabile a tutti i dati contenuti nei sistemi elettronici.
Storico versioni
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