Art. 119 · Titolare del trattamento e responsabile del trattamento nell’ambito dei sistemi

Art. 119

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento nell’ambito dei sistemi

In vigore dal 13 mar 2025
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento nell’ambito dei sistemi Per i sistemi di cui all’ del presente regolamento e in relazione al trattamento dei dati personali: a) gli Stati membri agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell’, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 e rispettano gli obblighi previsti da tale regolamento; b) la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell’, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725 e rispetta gli obblighi previsti da tale regolamento; c) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell’ambito dell’ICS2 nel trattamento dei dati per il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari, conformemente all’, paragrafo 7, lettera d), del presente regolamento; d) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell’ambito dell’ICS2 nel trattamento dei dati per la raccolta, l’archiviazione, il trattamento e l’analisi di elementi aggiuntivi di informazioni in combinazione con le dichiarazioni sommarie di entrata e per fornire supporto ai processi di gestione dei rischi di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, alle condizioni di cui all’, paragrafo 7, lettera e), del presente regolamento; e) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell’ambito del CRMS; f) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell’ambito del sistema REX nei seguenti casi: i) nel trattamento dei dati ai fini della sincronizzazione con un sistema nazionale; ii) nel trattamento dei dati ai fini dell’accesso ai dati per la verifica delle dichiarazioni doganali di cui all’articolo 188 del codice o del controllo a posteriori di cui all’ del codice; iii) nel trattamento dei dati a fini statistici e di monitoraggio dell’uso del sistema REX per gli Stati membri; iv) nel trattamento dei dati a fini statistici e di monitoraggio dell’uso del sistema REX per i paesi terzi; g) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell’ambito del sistema Surveillance.
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