Art. 115 · Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici

Art. 115

Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici

In vigore dal 13 mar 2025
Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati. 2.   In deroga al paragrafo 1, con riguardo all’ICS2 gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati siano tenuti aggiornati e corrispondano ai dati del repertorio comune dell’ICS2: a) i dati registrati a livello nazionale e comunicati dal sistema nazionale di entrata al repertorio comune dell’ICS2; b) i dati ricevuti dal sistema nazionale di entrata provenienti dal repertorio comune dell’ICS2.
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