Art. 112 · Guasto temporaneo dei sistemi elettronici

Art. 112

Guasto temporaneo dei sistemi elettronici

In vigore dal 13 mar 2025
Guasto temporaneo dei sistemi elettronici 1.   In caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del codice, gli operatori economici e altre persone trasmettono le informazioni necessarie per adempiere alle formalità in questione con i mezzi stabiliti dagli Stati membri, compresi mezzi diversi dai procedimenti informatici. 2.   Le autorità doganali degli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 siano rese disponibili nei rispettivi sistemi elettronici entro sette giorni da quando i rispettivi sistemi elettronici tornano ad essere accessibili. 3.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente anche qualora i sistemi degli operatori economici non siano disponibili con riguardo all’ICS2. 4.   In deroga al paragrafo 1, in caso di guasto temporaneo dell’ICS2, dell’AES, del CRMS, del PoUS o del CCI, si applica il piano di continuità operativa concordato tra gli Stati membri e la Commissione. 5.   Con riguardo all’ICS2, ciascuno Stato membro decide in merito all’attivazione del piano di continuità operativa qualora tale Stato membro sia interessato dal guasto temporaneo del sistema elettronico o qualora un operatore economico non sia in grado di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o le indicazioni di tale dichiarazione in conformità dell’articolo 127, paragrafi 4 e 6, del codice. 6.   In deroga al paragrafo 1, in caso di guasto temporaneo del sistema NCTS si applica la procedura di continuità operativa di cui all’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 7.   In deroga al paragrafo 2, in caso di guasto temporaneo del sistema PoUS si applica il piano di continuità operativa concordato tra gli Stati membri e la Commissione.
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