Art. 11 · Sistema centrale di gestione delle decisioni doganali (CDMS centrale)

Art. 11

Sistema centrale di gestione delle decisioni doganali (CDMS centrale)

In vigore dal 13 mar 2025
Sistema centrale di gestione delle decisioni doganali (CDMS centrale) 1.   Il CDMS centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per trattare le domande e le autorizzazioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché per gestire le decisioni relative a tali domande e autorizzazioni allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l’accettazione di una domanda e per l’adozione di una decisione. 2.   Il CDMS centrale interagisce con il portale dell’UE per gli operatori, con i servizi di informazioni sui clienti di cui all’ del presente regolamento e con il CDMS nazionale, ove quest’ultimo sia stato sviluppato da uno Stato membro.
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