Art. 105 · Utilizzo del sistema GUM

Art. 105

Utilizzo del sistema GUM

In vigore dal 13 mar 2025
Utilizzo del sistema GUM 1.   Il sistema GUM è utilizzato, attraverso il CDS di cui all’ del presente regolamento, per presentare e trattare le domande di garanzie globali e per gestire le decisioni relative alle domande o alle autorizzazioni di garanzie globali. 2.   Il sistema GUM è inoltre utilizzato ai seguenti fini: a) la registrazione delle garanzie individuali e delle garanzie globali; b) la gestione delle garanzie individuali e delle garanzie globali; c) la verifica dell’esistenza di una garanzia costituita in uno Stato membro diverso da quello in cui la garanzia è utilizzata; d) il monitoraggio dell’importo di riferimento.
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