Art. 100 · Obiettivo e struttura del sistema Surveillance

Art. 100

Obiettivo e struttura del sistema Surveillance

In vigore dal 13 mar 2025
Obiettivo e struttura del sistema Surveillance 1.   Conformemente all’, paragrafo 5, del codice e al diritto dell’Unione che ne prevede l’uso, il sistema Surveillance consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione ai fini della sorveglianza doganale e la raccolta, l’archiviazione, il trattamento e l’analisi dei dati estratti dalla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di esportazione delle merci. 2.   Gli Stati membri trasmettono le informazioni richieste dai sistemi di dichiarazione doganale al sistema Surveillance in modo automatizzato. 3.   Il sistema Surveillance è un sistema centrale costituito dai seguenti componenti comuni: a) un componente per la raccolta, la convalida e l’archiviazione dei dati; b) un componente per effettuare l’estrazione dei dati e generare informazioni ai fini della sorveglianza doganale.
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