Art. 5
Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1o luglio 2032
In vigore dal 11 mar 2025
Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1o luglio 2032
Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:
1)
all’articolo 17, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;
2)
l’articolo 20 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è soppresso;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, qualora delle informazioni siano da correggere o da aggiungere nel sistema elettronico a norma dell’articolo 19, il loro inserimento ha luogo entro un mese a decorrere dal periodo nel quale le informazioni sono state raccolte.»
;
3)
l’articolo 21 è così modificato:
a)
sono soppressi i paragrafi 1 bis e 2;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 bis, lettera d), del presente articolo al fine di consentire allo Stato membro che fornisce le informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.»
;
4)
gli articoli 22 e 23 sono soppressi;
5)
all’articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro provvedono affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma con mezzi elettronici della validità del numero di identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all’articolo 24 octies, paragrafo 2.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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