Art. 9
Retribuzione
In vigore dal 7 mar 2025
Retribuzione
1. Se sono stati nominati quali relatori o contributori per lo svolgimento dei compiti del gruppo di esperti scientifici, e qualora tali compiti siano stati richiesti dall’ufficio per l’IA a norma dell’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689, gli esperti sono retribuiti conformemente alle disposizioni in vigore presso la Commissione.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, qualora il segretariato lo ritenga opportuno, le spese di soggiorno sostenute dagli esperti in relazione alle attività del gruppo di esperti scientifici applicando le disposizioni in vigore presso la Commissione stessa. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:454:oj#art-9