Art. 5
Presidente e vicepresidente
In vigore dal 7 mar 2025
Presidente e vicepresidente
1. All’inizio di ciascun mandato di cui all’ la Commissione nomina tra i membri del gruppo di esperti scientifici un presidente e un vicepresidente. A tal fine il gruppo di esperti scientifici, deliberando a maggioranza semplice dei propri membri, raccomanda tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente segue il mandato del gruppo di esperti scientifici di cui all’ ed è rinnovabile una volta. Qualsiasi sostituzione del presidente o del vicepresidente nel corso di tale mandato è effettuata secondo la procedura di cui al paragrafo 1 ed è valida per il resto del mandato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:454:oj#art-5