Art. 5 · Presidente e vicepresidente

Art. 5

Presidente e vicepresidente

In vigore dal 7 mar 2025
Presidente e vicepresidente 1.   All’inizio di ciascun mandato di cui all’ la Commissione nomina tra i membri del gruppo di esperti scientifici un presidente e un vicepresidente. A tal fine il gruppo di esperti scientifici, deliberando a maggioranza semplice dei propri membri, raccomanda tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. 2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente segue il mandato del gruppo di esperti scientifici di cui all’ ed è rinnovabile una volta. Qualsiasi sostituzione del presidente o del vicepresidente nel corso di tale mandato è effettuata secondo la procedura di cui al paragrafo 1 ed è valida per il resto del mandato.
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