Art. 19
Gestione delle segnalazioni qualificate
In vigore dal 7 mar 2025
Gestione delle segnalazioni qualificate
1. L’ufficio per l’IA valuta le segnalazioni qualificate effettuate a norma dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 e decide se avviare le misure di cui agli articoli da 91 a 93 di tale regolamento. Qualora decida di non avviare alcuna delle misure di cui agli articoli da 91 a 93, l’ufficio per l’IA chiude la segnalazione qualificata.
2. L’ufficio per l’IA tratta la segnalazione qualificata entro due settimane dal ricevimento della segnalazione qualificata completa. In qualsiasi momento prima di prendere una decisione l’ufficio per l’IA può chiedere al membro richiedente del gruppo di esperti scientifici di fornire informazioni supplementari per motivare la richiesta. In tal caso la segnalazione qualificata non è considerata completa fino a quando non siano state fornite le informazioni supplementari.
3. Prima di avviare le misure di cui al paragrafo 1, l’ufficio per l’IA informa il consiglio per l’IA conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689.
4. Qualora l’ufficio per l’IA decida di avviare una misura a norma degli articoli da 91 da 93 a del regolamento (UE) 2024/1689, il segretariato, in consultazione con il presidente del gruppo di esperti scientifici, nomina un relatore e due contributori responsabili di fornire consulenza alla Commissione nell’adozione delle misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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