Art. 17
Condizioni per la concessione dell’accesso alla documentazione o alle informazioni ricevute
In vigore dal 7 mar 2025
Condizioni per la concessione dell’accesso alla documentazione o alle informazioni ricevute
1. L’ufficio per l’IA fornisce mezzi sicuri attraverso i quali può mettere a disposizione del relatore richiedente del gruppo di esperti scientifici la documentazione o le informazioni ricevute, chieste dalla Commissione a seguito di una richiesta di assistenza.
2. Le informazioni richieste sono accessibili solo al relatore e ai contributori nominati per una durata limitata, con possibilità di proroga su richiesta debitamente motivata.
3. Prima di concedere l’accesso alla documentazione o alle informazioni ricevute, l’ufficio per l’IA esige che il relatore presenti:
a)
un’autodichiarazione attestante che le informazioni saranno utilizzate esclusivamente per le finalità dichiarate di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento;
b)
una descrizione delle modalità e delle garanzie per assicurare il trattamento riservato delle informazioni ricevute.
4. L’ufficio per l’IA può rifiutare l’accesso ai dati richiesti qualora, sulla base delle informazioni presentate a norma del paragrafo 3, abbia motivo di presumere che sussistano rischi ragionevolmente prevedibili connessi alla sicurezza o alla riservatezza dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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