Art. 16 · Trattamento della richiesta di assistenza

Art. 16

Trattamento della richiesta di assistenza

In vigore dal 7 mar 2025
Trattamento della richiesta di assistenza 1.   L’ufficio per l’IA valuta se la presentazione di una richiesta di documentazione o di informazioni a un fornitore di un modello di IA per finalità generali sia necessaria e proporzionata per l’adempimento dei compiti del gruppo di esperti scientifici, tenendo conto della necessità di proteggere i segreti commerciali e le informazioni commerciali riservate. 2.   Qualora a seguito della valutazione di cui al paragrafo 1 concluda che una richiesta di assistenza è necessaria e proporzionata, l’ufficio per l’IA può preparare una decisione affinché la Commissione presenti una richiesta di documentazione o di informazioni a un fornitore di un modello di IA per finalità generali a norma dell’articolo 91 del regolamento (UE) 2024/1689 e concedere al gruppo di esperti scientifici l’accesso alla documentazione o alle informazioni ricevute. 3.   Qualora accerti che l’assistenza richiesta non è necessaria e proporzionata, l’ufficio per l’IA ne informa il gruppo di esperti scientifici, indicando i motivi del rifiuto. 4.   L’ufficio per l’IA riferisce periodicamente al consiglio per l’IA in merito alle richieste ricevute e alle decisioni prese in relazione a tali richieste. 5.   L’ufficio per l’IA tratta la richiesta entro due settimane dal ricevimento della richiesta completa. In qualsiasi momento prima di prendere una decisione l’ufficio per l’IA può chiedere al membro richiedente del gruppo di esperti scientifici di fornire informazioni supplementari per motivare la richiesta. In tal caso la richiesta non è considerata completa fino a quando non siano state fornite le informazioni supplementari.
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