Art. 15 · Richiesta di assistenza dell’ufficio per l’IA

Art. 15

Richiesta di assistenza dell’ufficio per l’IA

In vigore dal 7 mar 2025
Richiesta di assistenza dell’ufficio per l’IA 1.   Qualora il gruppo di esperti scientifici, conformemente all’articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689, chieda alla Commissione di presentare una richiesta di documentazione o di informazioni a un fornitore di modelli di IA per finalità generali e di concedere l’accesso alle informazioni ricevute nella misura in cui ciò sia necessario e proporzionato per l’adempimento di uno dei compiti di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 («richiesta di assistenza»), si tiene debitamente conto della necessità di proteggere i segreti commerciali e le informazioni commerciali riservate. 2.   Una richiesta di assistenza può essere presentata all’ufficio per l’IA dal membro del gruppo di esperti scientifici nominato dal segretariato quale relatore per un compito del gruppo di esperti scientifici. Tale richiesta è presentata solo se almeno un terzo dei membri del gruppo di esperti scientifici ha autorizzato il relatore a farlo. 3.   La richiesta di assistenza indica chiaramente il nome del relatore e dei contributori richiedenti e la finalità dell’assistenza richiesta ed è presentata solo per l’adempimento dei compiti del gruppo di esperti scientifici di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689. Per dimostrare la necessità e la proporzionalità di tale richiesta, come prescritto dall’articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689, la richiesta illustra i motivi per cui: a) il rifiuto di concedere l’assistenza richiesta impedirà al relatore richiedente di svolgere il suo compito di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689; b) la quantità, la portata, la granularità e il tipo di documentazione e informazioni richieste non vanno oltre quanto necessario per lo svolgimento del compito.
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