Art. 14 · Richieste di sostegno da parte delle autorità di vigilanza del mercato

Art. 14

Richieste di sostegno da parte delle autorità di vigilanza del mercato

In vigore dal 7 mar 2025
Richieste di sostegno da parte delle autorità di vigilanza del mercato 1.   L’ufficio per l’IA fornisce alle autorità di vigilanza del mercato mezzi pratici per chiedere assistenza al gruppo di esperti scientifici per le loro attività di vigilanza del mercato a norma del regolamento (UE) 2024/1689. 2.   Qualsiasi richiesta di sostegno del gruppo di esperti scientifici indica chiaramente la finalità dell’assistenza richiesta, è presentata solo in relazione alle attività di vigilanza del mercato a norma del regolamento (UE) 2024/1689 e motiva la necessità e la proporzionalità della richiesta di assistenza del gruppo di esperti scientifici. 3.   L’ufficio per l’IA valuta la necessità e la proporzionalità della richiesta di sostegno, tenendo conto della capacità disponibile del gruppo di esperti scientifici e della necessità di garantire un accesso effettivo agli esperti per tutti gli Stati membri. 4.   Qualora a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3 l’ufficio per l’IA concluda che la richiesta è necessaria e proporzionata, la Commissione nomina un relatore e due contributori per il compito conformemente all’. 5.   Qualora accerti che il sostegno richiesto non è necessario e proporzionato, l’ufficio per l’IA ne informa l’autorità di vigilanza del mercato richiedente, indicando i motivi del rifiuto. 6.   L’ufficio per l’IA tratta la richiesta entro due settimane dal ricevimento della richiesta completa. In qualsiasi momento prima di prendere una decisione l’ufficio per l’IA può chiedere all’autorità di vigilanza del mercato richiedente di fornire informazioni supplementari per motivare la richiesta. In tal caso la richiesta non è considerata completa fino a quando non siano state fornite le informazioni supplementari.
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