Art. 8
Requisiti supplementari in relazione al collocamento
In vigore dal 27 feb 2025
Requisiti supplementari in relazione al collocamento
1. Al fine di individuare i tipi di conflitti di interesse che insorgono al momento della prestazione di servizi di collocamento, i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto, fatto salvo l’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, delle situazioni seguenti:
a)
il prestatore di servizi per le cripto-attività offre anche servizi di determinazione del prezzo in relazione all’offerta di cripto-attività;
b)
il prestatore di servizi per le cripto-attività provvede anche all’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti e di servizi di ricerca;
c)
il prestatore di servizi per le cripto-attività colloca cripto-attività emesse dal prestatore stesso o da un soggetto del suo gruppo.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività istituiscono, attuano e mantengono dispositivi interni per garantire quanto segue:
a)
che la determinazione del prezzo dell’offerta non favorisca gli interessi di altri clienti del prestatore di servizi per le cripto-attività o gli interessi propri del prestatore di servizi per le cripto-attività in maniera tale da potere essere in conflitto con gli interessi del cliente emittente;
b)
che la determinazione del prezzo dell’offerta non favorisca gli interessi del cliente emittente, gli interessi propri del prestatore di servizi per le cripto-attività o gli interessi di un soggetto collegato in maniera tale da potere essere in conflitto con gli interessi di altri clienti;
c)
che siano evitate situazioni in cui le persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori del prestatore di servizi per le cripto-attività, o che decidono quali prodotti dovrebbero essere inclusi nell’elenco dei prodotti offerti o raccomandati dal prestatore di servizi per le cripto-attività, sono direttamente coinvolte in decisioni riguardanti la determinazione del prezzo offerto al cliente emittente;
d)
che siano evitate situazioni in cui le persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori del prestatore di servizi per le cripto-attività sono direttamente coinvolte in decisioni riguardanti le raccomandazioni al cliente emittente in merito alla ripartizione;
e)
che sia evitato l’esercizio dei diritti di staking senza il previo consenso del cliente investitore.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività predispongono una procedura centralizzata per individuare tutte le loro operazioni di collocamento, inclusa la data in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività è stato informato di potenziali operazioni di collocamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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