Art. 8 · Requisiti supplementari in relazione al collocamento

Art. 8

Requisiti supplementari in relazione al collocamento

In vigore dal 27 feb 2025
Requisiti supplementari in relazione al collocamento 1.   Al fine di individuare i tipi di conflitti di interesse che insorgono al momento della prestazione di servizi di collocamento, i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto, fatto salvo l’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, delle situazioni seguenti: a) il prestatore di servizi per le cripto-attività offre anche servizi di determinazione del prezzo in relazione all’offerta di cripto-attività; b) il prestatore di servizi per le cripto-attività provvede anche all’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti e di servizi di ricerca; c) il prestatore di servizi per le cripto-attività colloca cripto-attività emesse dal prestatore stesso o da un soggetto del suo gruppo. 2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività istituiscono, attuano e mantengono dispositivi interni per garantire quanto segue: a) che la determinazione del prezzo dell’offerta non favorisca gli interessi di altri clienti del prestatore di servizi per le cripto-attività o gli interessi propri del prestatore di servizi per le cripto-attività in maniera tale da potere essere in conflitto con gli interessi del cliente emittente; b) che la determinazione del prezzo dell’offerta non favorisca gli interessi del cliente emittente, gli interessi propri del prestatore di servizi per le cripto-attività o gli interessi di un soggetto collegato in maniera tale da potere essere in conflitto con gli interessi di altri clienti; c) che siano evitate situazioni in cui le persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori del prestatore di servizi per le cripto-attività, o che decidono quali prodotti dovrebbero essere inclusi nell’elenco dei prodotti offerti o raccomandati dal prestatore di servizi per le cripto-attività, sono direttamente coinvolte in decisioni riguardanti la determinazione del prezzo offerto al cliente emittente; d) che siano evitate situazioni in cui le persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori del prestatore di servizi per le cripto-attività sono direttamente coinvolte in decisioni riguardanti le raccomandazioni al cliente emittente in merito alla ripartizione; e) che sia evitato l’esercizio dei diritti di staking senza il previo consenso del cliente investitore. 3.   I prestatori di servizi per le cripto-attività predispongono una procedura centralizzata per individuare tutte le loro operazioni di collocamento, inclusa la data in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività è stato informato di potenziali operazioni di collocamento.
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