Art. 5 · Politiche e procedure in materia di conflitti di interesse nel contesto della remunerazione

Art. 5

Politiche e procedure in materia di conflitti di interesse nel contesto della remunerazione

In vigore dal 27 feb 2025
Politiche e procedure in materia di conflitti di interesse nel contesto della remunerazione 1.   Nelle loro politiche e procedure in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività definiscono e attuano politiche e procedure retributive che tengano conto degli interessi di tutti i loro clienti. 2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività garantiscono che le politiche e le pratiche di remunerazione di cui al paragrafo 1: a) non creino un conflitto di interesse o un incentivo che possa indurre le persone alle quali si applicano a favorire i propri interessi o gli interessi del prestatore di servizi per le cripto-attività a eventuale discapito di un cliente o che possa indurre le persone alle quali si applicano a favorire i propri interessi a discapito del prestatore di servizi per le cripto-attività; b) attenuino adeguatamente i conflitti di interesse che possono essere causati dall’attribuzione di una remunerazione variabile, dagli indicatori chiave di prestazione sottostanti e dai meccanismi di allineamento al rischio, compreso il pagamento di strumenti ai dipendenti o all’organo di amministrazione nell’ambito della remunerazione variabile o fissa. 3.   I prestatori di servizi per le cripto-attività garantiscono che le loro politiche e procedure di remunerazione di cui al paragrafo 1 si applichino a tutti i soggetti seguenti: a) i loro dipendenti e qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione e sotto il controllo del prestatore di servizi per le cripto-attività e che partecipa alla prestazione di servizi per le cripto-attività da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività; b) i membri del loro organo di amministrazione; c) qualsiasi persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi al prestatore di servizi per le cripto-attività nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi per le cripto-attività da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività. 4.   Le procedure, le politiche e i dispositivi in materia di remunerazione del prestatore di servizi per le cripto-attività si applicano ai soggetti di cui al paragrafo 3 che hanno un impatto, diretto o indiretto, sui servizi per le cripto-attività prestati dai prestatori di servizi per le cripto-attività o sul loro comportamento societario, indipendentemente dal tipo di clienti, e nella misura in cui la remunerazione di tali soggetti e altri incentivi pertinenti possano generare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di uno dei clienti del prestatore di servizi per le cripto-attività o a favorire i propri interessi a discapito del prestatore di servizi per le cripto-attività.
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