Art. 4
Politiche e procedure in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114
In vigore dal 27 feb 2025
Politiche e procedure in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114
1. Le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse sono formulate per iscritto e tengono conto di quanto segue:
a)
la portata, la natura e la gamma dei servizi per le cripto-attività prestati e delle altre attività svolte dal prestatore di servizi per le cripto-attività;
b)
qualora il prestatore di servizi per le cripto-attività appartenga a un gruppo, qualsiasi circostanza che potrebbe generare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività commerciali di altre entità del gruppo.
2. L’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività è responsabile della definizione, dell’adozione e dell’attuazione di tali politiche e procedure. Esso ne valuta e riesamina periodicamente l’efficacia e pone rimedio a eventuali carenze al riguardo.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività istituiscono canali interni efficaci per informare i dipendenti e i membri dell’organo di amministrazione delle loro politiche e procedure in materia di conflitti di interesse e fornire loro un accesso costante a tali politiche e procedure ed erogano una formazione adeguata e aggiornata in merito alle stesse.
4. Le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse comprendono:
a)
in relazione a qualsiasi servizio per le cripto-attività prestato dal fornitore di servizi per le cripto-attività o attività svolta per suo conto da un consulente, un consigliere, un delegato o un fornitore esterno, una descrizione delle circostanze che possono generare un conflitto di interesse di cui agli o 3;
b)
i processi da applicare per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse di cui agli ;
c)
un chiaro riferimento alla struttura organizzativa e di gestione del prestatore di servizi per le cripto-attività.
5. Le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse tengono conto del rischio di ledere gli interessi di uno o più clienti o gli interessi del prestatore di servizi per le cripto-attività.
6. I processi di cui all’, paragrafo 4, lettera b), comprendono almeno gli elementi seguenti:
a)
misure volte a segnalare e comunicare tempestivamente al canale di segnalazione interno designato qualsiasi questione che possa comportare o abbia comportato un conflitto di interesse;
b)
misure volte a impedire e controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti collegati impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
c)
la sorveglianza interna distinta sui soggetti collegati le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti i cui interessi possono entrare in conflitto tra loro o con gli interessi del prestatore di servizi per le cripto-attività;
d)
l’eliminazione di qualsiasi legame diretto tra la remunerazione erogata ai dipendenti, ai delegati, ai fornitori esterni, ai subappaltatori o ai membri dell’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività impegnati principalmente in un’attività e la remunerazione o i ricavi generati da dipendenti, delegati, fornitori esterni, subappaltatori o membri dell’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività impegnati principalmente in un’altra attività, qualora sussistano motivi dimostrabili di ritenere che possa insorgere un conflitto di interesse in relazione a tali attività;
e)
misure volte a garantire che i soggetti collegati che svolgono attività commerciali esterne connesse al prestatore di servizi per le cripto-attività non possano esercitare un’influenza inappropriata all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività in merito a tali attività;
f)
misure volte a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto collegato a servizi o attività per le cripto-attività distinti, quando tale partecipazione può compromettere la gestione corretta dei conflitti di interesse;
g)
misure volte a garantire che attività od operazioni confliggenti siano affidate a soggetti diversi;
h)
misure volte a stabilire la responsabilità dei membri dell’organo di amministrazione di informare gli altri membri e di astenersi dal votare su qualsiasi questione in cui il membro in questione abbia o possa avere un conflitto di interesse;
i)
misure volte a impedire ai membri dell’organo di amministrazione di detenere posizioni dirigenziali in prestatori di servizi per le cripto-attività concorrenti al di fuori dello stesso gruppo;
j)
misure volte a impedire e controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti collegati impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può incidere sull’adempimento delle responsabilità di tale soggetto collegato nei confronti del prestatore di servizi per le cripto-attività.
7. Il prestatore di servizi per le cripto-attività garantisce che le politiche e le procedure di cui al paragrafo 3, lettera b), forniscano garanzie ragionevoli del fatto che i rischi di ledere gli interessi del prestatore di servizi per le cripto-attività o dei suoi clienti saranno evitati o adeguatamente attenuati.
8. Le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse garantiscono che il prestatore di servizi per le cripto-attività dedichi risorse appropriate, comprese risorse umane adeguate e indipendenti ai fini della loro attuazione, del loro mantenimento e del loro riesame, compresa la nomina di una persona responsabile dell’individuazione, della prevenzione, della gestione e della comunicazione dei conflitti di interesse.
Tale persona ha l’autorità necessaria per adempiere alle proprie responsabilità in modo adeguato e indipendente e riferisce direttamente all’organo di amministrazione.
Qualora a tale persona siano stati affidati altri ruoli o funzioni, questi sono adeguati alla portata, alla natura e alla gamma dei servizi per le cripto-attività e delle altre attività del prestatore di servizi per le cripto-attività e non compromettono l’indipendenza e l’obiettività di tale persona.
Le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse definiscono le capacità, le conoscenze e le competenze necessarie al personale cui sono affidate le responsabilità di cui al primo comma e prevedono che tale personale abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’adempimento delle proprie responsabilità.
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