Art. 2 · Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il prestatore di servizi per le cripto-attività

Art. 2

Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il prestatore di servizi per le cripto-attività

In vigore dal 27 feb 2025
Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il prestatore di servizi per le cripto-attività 1.   Le politiche e le procedure di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il prestatore di servizi per le cripto-attività specificano le circostanze che possono incidere direttamente o indirettamente sull’obiettività e sull’imparzialità dei soggetti collegati nell’adempimento delle loro funzioni e responsabilità. Tali politiche e procedure tengono conto almeno delle situazioni o dei rapporti in cui un soggetto collegato: a) ha un interesse economico in un soggetto, un organismo o un’entità che ha interessi in conflitto con quelli del prestatore di servizi per le cripto-attività; b) ha un rapporto in essere con un soggetto, un organismo o un’entità che ha interessi in conflitto con quelli del prestatore di servizi per le cripto-attività che potrebbero essere di natura personale, professionale o politica o che ha avuto tale rapporto nei tre anni antecedenti il momento in cui è effettuata la valutazione; c) esercita compiti o attività o responsabilità confliggenti con quelli del prestatore di servizi per le cripto-attività o è soggetto alla supervisione gerarchica di una persona incaricata di funzioni o compiti confliggenti con quelli del prestatore di servizi per le cripto-attività. 2.   Al fine di identificare i soggetti, gli organismi o le entità che hanno interessi in conflitto con quelli dei prestatori di servizi per le cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività prendono almeno in considerazione se tale soggetto, organismo o entità: a) potrebbe realizzare un guadagno finanziario, o evitare una perdita finanziaria, a spese del prestatore di servizi per le cripto-attività; b) ha nel risultato di un servizio per le cripto-attività prestato o di un’attività svolta dal prestatore di servizi per le cripto-attività un interesse distinto da quello del prestatore di servizi per le cripto-attività; c) svolge la stessa attività del prestatore di servizi per le cripto-attività o è un cliente, un consulente, un consigliere, un delegato, un fornitore esterno, un prestatore di servizi o un altro fornitore (compresi i subappaltatori) del prestatore di servizi per le cripto-attività e sussistono motivi dimostrabili per ritenere che possa esistere un conflitto di interesse con il prestatore di servizi per le cripto-attività. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto delle situazioni in cui il soggetto collegato che è un membro dell’organo di amministrazione, un dipendente del prestatore di servizi per le cripto-attività o un azionista o socio che detiene una partecipazione qualificata nel prestatore di servizi per le cripto-attività: a) detiene azioni, token (compresi i token di governance), altri diritti di proprietà o appartenenza presso tale soggetto, organismo o entità; b) detiene strumenti di debito o ha altri accordi di debito con tale soggetto, organismo o entità; c) ha qualsiasi forma di accordo contrattuale relativo alle attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 con tale soggetto, organismo o entità.
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