Art. 2 · Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per l’emittente di token collegati ad attività

Art. 2

Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per l’emittente di token collegati ad attività

In vigore dal 27 feb 2025
Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per l’emittente di token collegati ad attività 1.   Le politiche e le procedure di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 volte a individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per l’emittente di token collegati ad attività specificano le circostanze suscettibili di incidere direttamente o indirettamente sull’obiettività e sull’imparzialità delle persone collegate nell’esercizio dei loro compiti e delle loro responsabilità. Tali politiche e procedure tengono conto delle situazioni o dei rapporti nel contesto delle quali o dei quali una persona collegata: a) ha un interesse economico in una persona, un organismo o un soggetto avente interessi in conflitto con quelli dell’emittente di token collegati ad attività; b) detiene responsabilità in seno a una persona, un organismo o un soggetto avente interessi in conflitto con quelli dell’emittente di token collegati ad attività; c) è soggetta a vigilanza gerarchica da parte di una persona avente interessi in conflitto con quelli dell’emittente o dei possessori di token collegati ad attività; d) ha una relazione di natura personale, professionale o politica con una persona, un organismo o un soggetto avente interessi in conflitto con quelli dell’emittente di token collegati ad attività o ha avuto una tale relazione negli ultimi tre anni dal momento in cui è effettuata la valutazione; e) svolge attività in concorrenza con quelle dell’emittente di token collegati ad attività, tra cui quelle in qualità di consulente, delegato, fornitore esterno, fornitore terzo di servizi, subappaltatore o altro fornitore di una persona, un organismo o un soggetto che svolge la stessa attività dell’emittente di token collegati ad attività. 2.   Per quanto concerne gli scenari di cui al paragrafo 1, gli emittenti di token collegati ad attività tengono conto dell’eventualità o meno che tali persone, organismi o soggetti: a) siano suscettibili di realizzare un guadagno finanziario o di evitare una perdita finanziaria, a spese dell’emittente di token collegati ad attività; b) abbiano un interesse nell’esito di un’attività svolta o nell’effetto derivante da una decisione adottata dall’emittente di token collegati ad attività e tale interesse sia in conflitto con quelli dell’emittente di token collegati ad attività. 3.   Per quanto concerne l’individuazione dell’interesse economico di cui al paragrafo 1, lettera a), gli emittenti di token collegati ad attività tengono conto delle situazioni in cui la persona collegata che è un membro dell’organo di amministrazione o un dipendente dell’emittente: a) detiene diritti di titolarità e token (compresi i token di governance) o è un socio di tale persona, organismo o soggetto; b) detiene qualsiasi tipo di debito nei confronti di tale persona, organismo o soggetto; c) ha qualsiasi forma di accordo contrattuale relativo alle attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 con tale persona, organismo o soggetto. 4.   Le politiche e le procedure in materia di conflitto di interessi garantiscono che le operazioni consistenti nello scambio di token collegati ad attività emessi dall’emittente di tali token con fondi o altre cripto-attività, compreso il rimborso di token collegati ad attività, siano soggette a un attento controllo e monitoraggio per quanto riguarda le condizioni in cui sono concluse qualora l’emittente sia una delle parti coinvolte nell’operazione e l’operazione sia effettuata per conto di una qualsiasi delle persone seguenti: a) un membro dell’organo di amministrazione dell’emittente o un dipendente avente la facoltà di negoziare o firmare contratti per conto dell’emittente; b) una parte connessa a una persona di cui alla lettera a), come segue: i) il coniuge, il partner registrato, il/la figlio/a o il genitore; ii) qualsiasi parente che abbia convissuto con tale persona per un periodo cumulativo pari ad almeno un anno nei cinque anni precedenti la data dell’operazione; iii) un soggetto commerciale in cui una persona di cui alla lettera a) o alla lettera b), punti i) e ii), detiene una partecipazione qualificata pari o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto oppure nella quale tali persone sono titolari di funzioni chiave quali definiti all’, paragrafo 1, punto 9), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), detengono posizioni dirigenziali di alto livello o sono membri dell’organo di amministrazione; c) una persona nei cui confronti le persone di cui alle lettere a) o b) hanno un interesse significativo diretto o indiretto per quanto concerne l’esito o le condizioni dell’operazione, diverso dall’ottenimento di un onorario o di una commissione per l’esecuzione dell’operazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:1141:oj#art-2