Art. 9 · Elemento di identificazione delle persone fisiche

Art. 9

Elemento di identificazione delle persone fisiche

In vigore dal 27 feb 2025
Elemento di identificazione delle persone fisiche 1.   Qualora un cliente sia una persona fisica, esso è identificato nelle registrazioni del prestatore di servizi per le cripto-attività con l’elemento risultante dalla concatenazione del codice alpha 2 dell’ISO 3166-1 (codice del paese a 2 lettere) della cittadinanza del cliente, seguito dall’identificativo nazionale del cliente specificato nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590, sulla base della nazionalità del cliente. 2.   L’identificativo nazionale del cliente di cui al paragrafo 1 è assegnato conformemente ai livelli di priorità stabiliti nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590, utilizzando l’identificativo con la massima priorità della persona, indipendentemente dal fatto che esso sia già noto al prestatore di servizi per le cripto-attività. 3.   Ai fini dell’identificazione di una persona fisica, se essa ha la cittadinanza di più di un paese dello Spazio economico europeo (SEE), sono utilizzati il codice del paese di cittadinanza che risulta primo nell’ordine alfabetico dei codici alpha-2 dell’ISO 3166-1 e l’identificativo di tale cittadinanza assegnato conformemente al paragrafo 2. 4.   Se una persona fisica ha la cittadinanza di un paese non appartenente al SEE, è utilizzato l’identificativo con la massima priorità secondo il campo «Tutti gli altri paesi» di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590. Se una persona fisica ha la cittadinanza di un paese SEE e di un paese non appartenente al SEE, sono utilizzati il codice del paese della cittadinanza SEE e l’identificativo con la massima priorità di tale cittadinanza assegnato conformemente al paragrafo 2. 5.   Se un cliente è residente in un paese diverso da quello di cui ha la cittadinanza, i prestatori di servizi per le cripto-attività identificano tale persona anche sulla base del paese di residenza come specificato nel campo 41 della tabella 2 dell’allegato. 6.   Se l’identificativo assegnato conformemente al paragrafo 2 si basa su CONCAT, il cliente è identificato dal prestatore di servizi per le cripto-attività utilizzando la concatenazione dei seguenti elementi nel seguente ordine: a) la data di nascita della persona nel formato AAAAMMGG; b) i primi cinque caratteri del nome di tale persona; c) i primi cinque caratteri del cognome di tale persona. 7.   Ai fini del paragrafo 6, sono esclusi i titoli e le particelle che precedono i nomi; ai nomi e cognomi di lunghezza inferiore a cinque caratteri è aggiunto «#» in modo da garantire che i riferimenti ai nomi e cognomi in conformità del paragrafo 6 contengano cinque caratteri. Tutti i caratteri sono in stampato maiuscolo. Non sono utilizzati apostrofi, accenti, trattini, segni di interpunzione o spazi.
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