Art. 8
Identificazione della persona o dell’algoritmo informatico all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che prende la decisione di investimento
In vigore dal 27 feb 2025
Identificazione della persona o dell’algoritmo informatico all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che prende la decisione di investimento
1. Qualora una persona o un algoritmo informatico all’interno di un prestatore di servizi per le cripto-attività prenda la decisione di investimento di acquistare o cedere una cripto-attività specifica per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività o per conto di un cliente in conformità di un mandato discrezionale conferito dal cliente, tale persona o algoritmo informatico è identificato e registrato secondo quanto specificato nel campo 41 della tabella 3 della sezione 3 dell’allegato.
2. Qualora all’adozione della decisione di investimento partecipino sia una persona sia un algoritmo informatico oppure più di una persona o di un algoritmo, il prestatore di servizi per le cripto-attività registra la persona o l’algoritmo informatico che ha la responsabilità primaria di tale decisione.
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