Art. 7
Conservazione delle registrazioni delle operazioni
In vigore dal 27 feb 2025
Conservazione delle registrazioni delle operazioni
1. Immediatamente dopo aver effettuato un’operazione, i prestatori di servizi per le cripto-attività registrano i dettagli di cui alla sezione 3, tabella 3, seconda e terza colonna, e i dettagli di cui alla sezione 4, tabella 4, seconda e terza colonna, dell’allegato.
2. Qualora le autorità competenti esigano i dettagli di cui al paragrafo 1 in conformità dell’articolo 94, paragrafo 1, lettere a) o d), o dell’articolo 94, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, i gestori delle piattaforme di negoziazione di cripto-attività forniscono tali dettagli come indicato alla sezione 3, tabella 3, quarta colonna, dell’allegato.
Storico versioni
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