Art. 3 · Conservazione delle registrazioni relative alle politiche e alle procedure del prestatore di servizi per le cripto-attività

Art. 3

Conservazione delle registrazioni relative alle politiche e alle procedure del prestatore di servizi per le cripto-attività

In vigore dal 27 feb 2025
Conservazione delle registrazioni relative alle politiche e alle procedure del prestatore di servizi per le cripto-attività 1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività conservano le registrazioni relative alle politiche e alle procedure che sono obbligati a tenere per iscritto a norma del regolamento (UE) 2023/1114 e delle relative misure di attuazione. 2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività conservano inoltre registrazioni relative alla valutazione e al riesame periodico, effettuato dal loro organo di amministrazione, dell’efficacia delle politiche e delle procedure, di cui all’articolo 68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114, comprese le eventuali carenze individuate in relazione a tali politiche e procedure e alle misure adottate per porvi rimedio.
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