Art. 17 · Identificazione del prestatore di servizi per le cripto-attività che effettua ordini e operazioni

Art. 17

Identificazione del prestatore di servizi per le cripto-attività che effettua ordini e operazioni

In vigore dal 27 feb 2025
Identificazione del prestatore di servizi per le cripto-attività che effettua ordini e operazioni 1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che effettuano ordini od operazioni che comportano l’obbligo di conservare le registrazioni si identificano nelle registrazioni da tenere a norma del presente regolamento mediante un identificativo della persona giuridica corretto che sia conforme alla norma ISO 17442 e inserito nella base dati degli identificativi internazionali delle persone giuridiche gestita dall’unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici. 2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività provvedono a rinnovare i dati di riferimento relativi al proprio identificativo della persona giuridica secondo le condizioni di una qualsiasi unità operativa locale accreditata del sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici.
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