Art. 12 · Registrazione di ordini e operazioni eseguiti tramite piattaforme di negoziazione o prestatori di servizi cui non si applica il regolamento (UE) 2023/1114

Art. 12

Registrazione di ordini e operazioni eseguiti tramite piattaforme di negoziazione o prestatori di servizi cui non si applica il regolamento (UE) 2023/1114

In vigore dal 27 feb 2025
Registrazione di ordini e operazioni eseguiti tramite piattaforme di negoziazione o prestatori di servizi cui non si applica il regolamento (UE) 2023/1114 1.   Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività esegua un ordine o un’operazione per conto di un cliente tramite una piattaforma di negoziazione di cripto-attività o un prestatore di servizi cui non si applica il regolamento (UE) 2023/1114, il prestatore di servizi per le cripto-attività registra i dettagli dell’ordine o dell’operazione come se avesse eseguito esso stesso l’ordine o l’operazione. 2.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività registra le informazioni di cui al paragrafo 1 nei campi specificati nella tabella 2 della sezione 2 e nella tabella 3 della sezione 3 dell’allegato, se tali campi sono pertinenti per l’ordine o l’operazione in questione.
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