Art. 11
Registrazione della ricezione e della trasmissione degli ordini
In vigore dal 27 feb 2025
Registrazione della ricezione e della trasmissione degli ordini
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che ricevono e trasmettono a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività un ordine di cripto-attività per conto di clienti, ai sensi dell’, punto 3), lettera a), registrano i dettagli di tali ordini come specificato nei campi 1, 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25 e 37 della tabella 2 della sezione 2 dell’allegato, se e nella misura in cui tali campi sono pertinenti per tale ordine.
2. Se l’ordine trasmesso è stato ricevuto da un prestatore di servizi per le cripto-attività che aveva precedentemente trasmesso tale ordine, i campi indicati al paragrafo 1 sono quelli che identificano il prestatore di servizi per le cripto-attività che ha trasmesso l’ordine.
3. Se un ordine è trasmesso più di una volta, i dettagli dell’ordine di cui al paragrafo 1 sono quelli del cliente del prestatore di servizi per le cripto-attività che per primo ha trasmesso l’ordine e sono registrati dal prestatore di servizi per le cripto-attività che ha trasmesso l’ordine per la prima volta.
4. Se si tratta di ordini aggregati per più di un cliente, i dettagli dell’ordine di cui al paragrafo 1 sono registrati per ciascun cliente.
Storico versioni
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