Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 feb 2025
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato: 1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 1 bis È sospesa l’applicazione delle disposizioni seguenti: articoli 6, 6 bis, 6 ter, 7, 7 bis, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12, 13, 13 bis, 21 bis, 21 ter e 26 bis.» ; 2) all’articolo 6, l’intestazione è sostituita dalla seguente: «Articolo 6 (*1) (*1)  L’applicazione della presente disposizione è sospesa a norma dell’articolo 1 bis del presente regolamento» " ; 3) all’articolo 6 bis, l’intestazione è sostituita dalla seguente: «Articolo 6 bis (*2) (*2)  L’applicazione della presente disposizione è sospesa a norma dell’articolo 1 bis del presente regolamento» " ; 4) all’articolo 6 ter, l’intestazione è sostituita dalla seguente: «Articolo 6 ter (*3) (*3)  L’applicazionedella presente disposizione è sospesa a norma dell’articolo 1 bis del presente regolamento» " ; 5) all’articolo 7, l’intestazione è sostituita dalla seguente: «Articolo 7 (*4) (*4)  L’applicazione della presente disposizione è sospesa a norma dell’articolo 1 bis del presente regolamento» " ; 6) all’articolo 7 bis, l’intestazione è sostituita dalla seguente: «Articolo 7 bis (*5) (*5)  L’applicazione della presente disposizione è sospesa a norma dell’articolo 1 bis del presente regolamento» " ; 7) all’articolo 8, l’intestazione è sostituita dalla seguente: «Articolo 8 (*6) (*6)  L’applicazione della presente disposizione è sospesa a norma dell’articolo 1 bis del presente regolamento» " ; 8) all’articolo 9, l’intestazione è sostituita dalla seguente: «Articolo 9 (*7) (*7)  L’applicazione della presente disposizione è sospesa a norma dell’articolo 1 bis del presente regolamento» " ; 9) all’articolo 9 bis, l’intestazione è sostituita dalla seguente: «Articolo 9 bis (*8) (*8)  L’applicazione della presente disposizione è sospesa a norma dell’articolo 1 bis del presente regolamento» " ; 10) all’articolo 10, l’intestazione è sostituita dalla seguente: «Articolo 10 (*9) (*9)  L’applicazione della presente disposizione è sospesa a norma dell’articolo 1 bis del presente regolamento» " ; 11) all’articolo 11, l’intestazione è sostituita dalla seguente: «Articolo 11 (*10) (*10)  L’applicazione della presente disposizione è sospesa a norma dell’articolo 1 bis del presente regolamento» " ; 12) all’articolo 11 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni elencati nell’allegato X purché la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione siano destinati all’uso personale di persone fisiche che si spostano dall’Unione europea o dei familiari diretti che le accompagnano, limitatamente a effetti personali, masserizie o veicoli di loro proprietà non destinati alla vendita in Siria.» ; 13) all’articolo 12, l’intestazione è sostituita dalla seguente: «Articolo 12 (*11) (*11)  L’applicazione della presente disposizione è sospesa a norma dell’articolo 1 bis del presente regolamento» " ; 14) all’articolo 13, l’intestazione è sostituita dalla seguente: «Articolo 13 (*12) (*12)  L’applicazione della presente disposizione è sospesa a norma dell’articolo 1 bis del presente regolamento» " ; 15) all’articolo 13 bis, l’intestazione è sostituita dalla seguente: «Articolo 13 bis (*13) (*13)  L’applicazione della presente disposizione è sospesa a norma dell’articolo 1 bis del presente regolamento» " ; 16) l’articolo 14 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Rimangono congelati tutti i fondi e le risorse economiche che appartengono, sono posseduti, detenuti o controllati dalle entità elencate nell’allegato II ter e che il 27 febbraio 2012 si trovavano al di fuori della Siria.» ; (b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis.» ; 17) l’articolo 15 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) negli allegati II bis e II ter sono elencate le entità che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC, come entità associate alle persone o alle entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria o alle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o che lo sostengono e a cui si applica l’articolo 21 del presente regolamento.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli allegati II, II bis e II ter riportano i motivi dell’inserimento delle persone, delle entità e degli organismi interessati nell’elenco.» ; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli allegati II, II bis e II ter riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.» ; 18) all’articolo 16 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I divieti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta: a) dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati delle Nazioni Unite, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari; e) da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali; f) da agenzie specializzate degli Stati membri; o g) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.» ; 19) l’articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 In deroga all’articolo 14 e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato II, II bis o II ter sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché il pagamento non sia direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o entità di cui all’articolo 14.» ; 20) all’articolo 21 bis, l’intestazione è sostituita dalla seguente: «Articolo 21 bis (*14) (*14)  L’applicazionedella presente disposizione è sospesa a norma dell’articolo 1 bis del presente regolamento» " ; 21) all’articolo 21 ter, l’intestazione è sostituita dalla seguente: «Articolo 21 ter (*15) (*15)  L’applicazionedella presente disposizione è sospesa a norma dell’articolo 1 bis del presente regolamento» " ; 22) l’articolo 25 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 25 bis 1.   I divieti imposti dall’articolo 25 non si applicano alle attività ivi previste, purché queste, comprese le attività accessorie, siano svolte al solo scopo di assistere la popolazione siriana tramite l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o il sostegno di altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali, l’erogazione dei servizi di base o altri scopi civili. 2.   I divieti imposti dai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle attività ivi previste, purché queste, comprese le attività accessorie, siano svolte allo scopo di assistere la popolazione siriana tramite la ricostruzione, la stabilizzazione, il ripristino dell’attività economica, la costruzione istituzionale, l’erogazione dei servizi di base o altri scopi civili. 3.   I divieti di cui all’articolo 25 non si applicano alle attività ivi previste purché tali attività siano volte a uno degli scopi seguenti: a) importazione nell’Unione di petrolio greggio o prodotti petroliferi dalla Siria, acquisto di petrolio greggio o prodotti petroliferi dalla Siria o trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi dalla Siria; b) partecipazione alla costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica in Siria; c) costituzione di joint venture con persone, entità o organismi siriani attivi nella prospezione, produzione o raffinazione di petrolio greggio o nella costruzione o installazione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria, concessione di prestiti ad essi o l’aumento di una partecipazione in essi; d) vendita, trasferimento o esportazione di jet fuel o additivi per jet fuel a persone in Siria o per un uso in Siria; e) fornitura di accesso ad aeroporti dell’Unione per voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani; f) esportazione alla Banca centrale siriana di banconote e monete siriane di nuovo conio; e qualsiasi forma di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria associati a tali attività.» ; 23) all’articolo 26 bis, l’intestazione è sostituita dalla seguente: «Articolo 26 bis (*16) (*16)  L’applicazione della presente disposizione è sospesa a norma dell’articolo 1 bis del presente regolamento» " ; 24) all’articolo 27, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) persone, entità o organismi designati elencati nell’allegato II, II bis o II ter;» ; 25) l’articolo 32 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il Consiglio, qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 14, modifica di conseguenza l’allegato II, II bis o II ter.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli elenchi degli allegati II, II bis e II ter sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.».
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