Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 feb 2025
Il regolamento (UE) 2022/263 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alle merci originarie dei territori specificati che sono state presentate all’esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell’origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d’origine conformemente all’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra.» ; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 bis 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro nei territori specificati o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nei territori specificati o per un uso nei territori specificati. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione sono necessari per: a) l’uso personale da parte di persone fisiche che si recano nei territori specificati o dei loro familiari diretti che le accompagnano; b) gli scopi ufficiali delle organizzazioni internazionali che godono di immunità in virtù del diritto internazionale, ubicati nei territori specificati; o c) le attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nei territori specificati e che ricevono finanziamenti pubblici dall’Unione, dagli Stati membri o da paesi elencati all’allegato IV.» ; 3) l’articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie, anche non originari dell’Unione, elencati nell’allegato II: a) a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati, o b) destinati all’utilizzo nei territori specificati. 1 bis.   L’allegato II include determinati beni e tecnologie adatti all’uso nei seguenti settori chiave: i) trasporti; ii) telecomunicazioni; iii) energia; iv) esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.» ; b) il paragrafo 3 è soppresso; 4) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni a persone giuridiche, entità o organismi nei territori specificati. 2.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di costruzione, architettura e ingegneria, servizi di consulenza giuridica e servizi di consulenza informatica a persone giuridiche, entità o organismi nei territori specificati. 2 bis.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di ricerca di mercato e di sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari a persone giuridiche, entità o organismi nei territori specificati. 2 ter.   È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell’allegato III a persone giuridiche, entità o organismi nei territori specificati. 3.   È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1 bis, indipendentemente dall’origine dei beni e delle tecnologie. b) prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, a persone giuridiche, entità o organismi nei territori specificati; c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a persone giuridiche, entità o organismi nei territori specificati; d) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione al software di cui al paragrafo 2 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tale software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nei territori specificati o per un uso nei territori specificati. 4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l’esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. 5.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro nonché per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014. 6.   I paragrafi 2, 2 bis e 2 ter non si applicano alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. 7.   In deroga al paragrafo 2 ter, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per il contributo di cittadini ucraini a progetti di open source internazionali. 8.   In deroga ai paragrafi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi di cui a detti paragrafi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per: a) scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nei territori specificati; c) il funzionamento delle organizzazioni internazionali che godono di immunità in virtù del diritto internazionale, ubicati nei territori specificati; d) l’approvvigionamento energetico critico all’interno dell’Unione e l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro; e) il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell’ambiente; f) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo; g) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori i telecomunicazioni dell’Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Ucraina, nell’Unione, tra l’Ucraina e l’Unione, e per i servizi dei centri di dati nell’Unione. 9.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 7 e 8 entro due settimane dal rilascio.» ; 5) l’articolo 5 bis è così modificato: (a) la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I divieti imposti dall’articolo 5 non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione servizi da parte di:» ; (b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga all’articolo 5 nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la fornitura di assistenza tecnica o la prestazione di servizi, purché l’assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.» ; 6) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 È vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche nei territori specificati.» ; 7) all’articolo 7, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «(a) siano necessarie per scopi ufficiali delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale ubicate nei territori specificati;» ; 8) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui al presente regolamento, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando tale possibilità.» ; 9) all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014; b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo la cui violazione dei divieti previsti dal presente regolamento sia stata accertata mediante sentenza, decisione amministrativa o lodo arbitrale; c) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, se la procedura volta all’esercizio di un diritto riguarda merci la cui importazione è vietata ai sensi dell’, paragrafo 1; d) qualsiasi persona, entità o organismo nei territori specificati; e) qualsiasi persona russa, entità russa o organismo russo; f) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo.» ; 10) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 10 bis Qualsiasi persona di cui all’articolo 15, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui la persona di cui all’articolo 15, lettera d), ha la proprietà o il controllo in conseguenza all’azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a f), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso le persone, le entità o gli organismi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a f), che hanno proposto l’azione dinanzi a un giudice di paese terzo o presso le persone, le entità o gli organismi che hanno la proprietà o il controllo di tali entità o organismi. Articolo 10 ter Laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell’articolo 10 bis a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.» ; 11) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 1.   Gli Stati membri e la Commissione e si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti: a) le autorizzazioni rilasciate o negate a norma del presente regolamento; b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme, le sanzioni applicate per violazione delle disposizioni del presente regolamento e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. 2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento. 3.   Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra cui la garanzia dell’efficacia delle misure di cui al presente regolamento. 4.   Tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza finalizzati all’esecuzione delle misure di cui al presente regolamento, ovvero alla prevenzione della violazione o dell’elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell’Unione. Tale protezione si applica anche alle proposte congiunte dell’alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica del presente regolamento e a qualsiasi documento preparatorio correlato. Si presume che la divulgazione dei documenti o proposte di cui al primo comma pregiudichi la sicurezza dell’Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.» ; 12) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 bis 1.   La Commissione tratta i dati personali nella misura necessaria a svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento relativi al suo contributo alla corretta attuazione, al controllo dell’applicazione e alla prevenzione dell’elusione delle misure imposte a norma del presente regolamento. 1 bis.   La Commissione tratta i dati personali, comprese le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati quali definiti all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), ai fini dell’identificazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti alle misure restrittive di cui al presente regolamento, così da assistere le persone di cui all’articolo 10 del presente regolamento ad assicurare la conformità a quest’ultimo. 2.   Ai fini del presente regolamento, la Commissione è designata “titolare del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione alle attività di trattamento necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) e della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), nonché le unità di informazione finanziaria di cui alla direttiva (UE) 2015/849 e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione ai sensi del presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento. La presente disposizione lascia impregiudicate le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie. 4.   Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) e del regolamento (UE) 2018/1725 e solo nella misura necessaria per l’applicazione del presente regolamento e per un’effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione nell’applicazione del presente regolamento. (*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj)." (*2)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)." (*3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)." (*4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj)." (*5)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj)." (*6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).»;" 13) all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni, ove opportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e, in conformità del diritto nazionale applicabile, gli Stati membri possono prendere in considerazione come fattore attenuante l’autodenuncia di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni.» ; 14) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 13 bis Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi si adoperano al massimo affinché nessuna persona giuridica, entità o organismo stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo prenda parte ad attività che compromettano le misure restrittive di cui al presente regolamento.» ; 15) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 16) l’allegato III è aggiunto in conformità dell’allegato II del presente regolamento; 17) l’allegato IV è aggiunto in conformità dell’allegato III del presente regolamento.
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