Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 feb 2025
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) i paragrafi 3 e 3 bis sono sostituiti dai seguenti: «3.   Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, che sono destinati a: a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente o sono intesi come risposta a catastrofi naturali; oppure b) usi medici o farmaceutici, a condizione che non siano elencati all'allegato XL del presente regolamento. L'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per destinatario in Russia. 3 bis.   Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso destinati agli scopi di cui al paragrafo 3.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 ter.   Gli Stati membri stabiliscono i requisiti in materia di notifica connessi con l'uso delle esenzioni di cui al paragrafo 3 e qualsiasi informazione supplementare sui prodotti esportati in virtù di tali esenzioni che lo Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito richiede.» ; c) i paragrafi 4 e 4 bis sono sostituiti dai seguenti: «4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati: b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c) alla gestione, alla manutenzione, al riprocessamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo; d) alla sicurezza marittima; e) alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %; f) all'uso esclusivo di entità che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; g) alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; h) alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; i) agli aggiornamenti del software; j) a essere utilizzati come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure k) usi medici o farmaceutici, a condizione che siano elencati all'allegato XL del presente regolamento. 4 bis.   In deroga al paragrafo 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), h) e k).» ; d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Nel decidere se rilasciare un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non rilasciano l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che: i) l'utente finale possa essere un utente finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1 ter, lettera a); ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale; oppure iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.» ; (2) l'articolo 2 bis è così modificato: a) i paragrafi 3 e 3 bis sono sostituiti dai seguenti: «3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, che sono destinati a: a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o sono intesi come risposta a catastrofi naturali; oppure b) usi medici o farmaceutici, a condizione che non siano elencati all'allegato XL del presente regolamento. L'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per destinatario in Russia. 3 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza della Russia elencati nell'allegato VII e destinati agli scopi di cui al paragrafo 3.» ; (b) è inserito il paragrafo seguente: «3 ter.   Gli Stati membri stabiliscono i requisiti in materia di notifica connessi con l'uso delle esenzioni di cui al paragrafo 3 e qualsiasi informazione supplementare sui prodotti esportati in virtù di tali esenzioni che lo Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito richiede.» ; c) i paragrafi 4 e 4 bis sono sostituiti dai seguenti: «4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie elencati nell'allegato VII o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati: b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c) alla gestione, alla manutenzione, al riprocessamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo; d) alla sicurezza marittima; e) alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %; f) all'uso esclusivo di entità che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; g) alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; h) alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; i) all'uso esclusivo e sotto il pieno controllo dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa; j) agli aggiornamenti del software; k) a essere utilizzati come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure l) usi medici o farmaceutici, a condizione che siano elencati all'allegato XL del presente regolamento. 4 bis.   In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia elencati nell'allegato VII dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), h) e l), del presente articolo.». d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Nel decidere se rilasciare un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non rilasciano l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che: i) l'utente finale possa essere un utente finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1 ter, lettera a); ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale; oppure iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.» ; 3) l'articolo 2 ter è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso e beni e tecnologie elencati nell'allegato VII, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati nell'allegato IV.» ; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato IV; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato IV; c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato IV. 1 ter.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono consentire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie elencati nell'allegato VII o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che: a) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; o b) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.» ; (4) all'articolo 2 quinquies, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Le autorità competenti scambiano prontamente con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sull'applicazione degli , comprese informazioni sulle autorizzazioni rilasciate o negate e, nel caso di sospette scelte opportunistiche o in altre circostanze, se del caso, sulle domande di autorizzazione ricevute.» ; 5) l'articolo 2 sexies è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore complessivo di 10 000 000 EUR a progetto a beneficio di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «5.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 2 bis e 4 entro due settimane dal rilascio.» ; 6) l'articolo 3 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, i software elencati nell'allegato II a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia; c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all'esportazione o alla messa a disposizione del software necessario per l'esecuzione, fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ; d) il paragrafo 4 è soppresso; e) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «6.   In deroga ai paragrafi 1, 1 bis e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:» ; 7) l'articolo 3 bis è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «3 ter.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare le attività estrattive che generano la maggior parte del loro valore dalla produzione di uno dei materiali elencati nell'allegato XXX o che hanno come obiettivo principale tale produzione.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3, 3 bis e 3 ter entro due settimane dal rilascio.» ; c) il paragrafo 5 è soppresso; 8) l'articolo 3 quinquies è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione. Il divieto di cui al presente paragrafo si applica altresì a qualsiasi altro aeromobile utilizzato per un volo non di linea e per il quale una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russi siano in grado di stabilire di fatto il luogo o l'orario di decollo o atterraggio. Fatte salve le norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (*1) per quanto riguarda la presentazione di un piano di volo per voli transfrontalieri, divieto di cui al presente paragrafo non si applica agli aeromobili con equipaggio con numero massimo di quattro posti a sedere e massa massima al decollo non superiore a 2 000 kg se utilizzati per voli privati, non commerciali e non aziendali effettuati nel territorio e nello spazio aereo dell'Unione a fini ricreativi o a fini formativi in vista del rilascio di licenze di pilota privato e relative abilitazioni mediante erogatori di formazione dell'Unione. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/923/oj)»;" b) è inserito il paragrafo seguente: «1 ter.   È vietato ai vettori aerei che effettuano voli interni in Russia o che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano, direttamente o indirettamente, a un vettore aereo russo o per voli all'interno della Russia aeromobili ovvero beni o tecnologie di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1, elencati nell'allegato XLVI, così come a qualsiasi soggetto di proprietà di uno di tali vettori aerei o da esso controllato, atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.» ; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I paragrafi 1 e 1 ter non si applicano in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.» ; d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 ter, le autorità competenti possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se hanno accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.» ; e) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, aeromobili senza equipaggio impiegati nella categoria “aperta”, quale definita all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione (*2), e utilizzato per voli privati, non commerciali e non aziendali effettuati nel territorio e nello spazio aereo dell'Unione a fini ricreativi ad atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione. (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947/oj).»;" f) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 e 3 bis entro due settimane dal rilascio.» ; 9) l'articolo 3 decies è così modificato: a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 quater octies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 7601, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione di 275 000 tonnellate metriche di tali beni tra il 25 febbraio 2025 e il 26 febbraio 2026. 3 quater nonies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 7601, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano, dal 26 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026, all'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, per un volume totale delle importazioni nell'Unione durante tale periodo non superiore a 50 000 tonnellate metriche di tali beni.» ; b) i paragrafi 3 quater ter, 3 quater septies e 3 quinquies bis sono soppressi; c) il paragrafo 3 sexies è sostituito dal seguente: «3 sexies.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8415, 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 8517, 8518, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603 elencati nell'allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione della garanzia di durata di vita fornita da Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.» ; d) è inserito il paragrafo seguente: «3 septies.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'importazione dei beni di cui ai codici NC 9026, 9027 e 9031 elencati nell'allegato XXI, compresa la prestazione della relativa assistenza tecnica e finanziaria su tali beni importati, a fini di manutenzione, riparazione o certificazione periodica dei punti di misurazione primari e secondari del petrolio greggio lungo l'oleodotto Druzhba verso l'Unione, e dopo aver accertato che tali beni sono strettamente necessari per la fornitura dei servizi al fine di garantire l'approvvigionamento ininterrotto di petrolio greggio mediante l'oleodotto Druzhba dalla Russia, come indicato all'articolo 3 quindecies, paragrafo 3, lettera d), e che saranno esportati a norma dell'articolo 3 duodecies, paragrafo 5 septies, per un periodo di tempo strettamente necessario ai fini della manutenzione, riparazione o certificazione periodica dell'oleodotto Druzhba.» ; e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I contingenti di importazione espressi in volume stabiliti ai paragrafi 3 quater quater, 3 quater quinquies, 3 quater octies, 3 quater nonies e 4 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.» ; 10) l'articolo 3 duodecies è così modificato: a) i paragrafi 3 bis ter, 3 bis quater, 3 bis quinquies, 3 bis sexies e 3 bis septies sono soppressi; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis octies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC elencati nell'allegato XXIIID, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ; c) al paragrafo 5 bis è aggiunta la lettera seguente: «d) beni che rientrano nel codice NC 7007 19 80» ; d) il paragrafo 5 bis bis è sostituito dal seguente: «5 bis bis.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 2920 90, 3917 10 e 3920 62, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati esclusivamente per la produzione di prodotti alimentari destinati al consumo umano in Russia.» ; e) sono inseriti i paragrafi seguenti: «5 septies.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esportazione dei beni di cui ai codici NC 9026, 9027 e 9031 elencati nell'allegato XXIII la cui esportazione era stata precedentemente autorizzata a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 septies. 5 octies.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esportazione e il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 8517 62 e 8523 52 elencati nell'allegato XXIII, purché siano destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.» ; f) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 octies entro due settimane dal rilascio.» ; 11) all'articolo 3 terdecies, il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente: «1 ter.   È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell'Unione di proprietà per almeno il 25 % di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russi di diventare un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito. È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell'Unione prima dell'8 aprile 2022 e che sia già un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito, di modificare l'assetto patrimoniale in un modo che aumenti la quota percentuale posseduta da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russi, salvo qualora a seguito di tale modifica la quota rimanga al di sotto del 25 %.» ; 12) all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 8, è inserito il seguente comma: «A decorrere dal 25 febbraio 2025, in deroga ai divieti di cui al terzo comma, le autorità competenti della Slovacchia e dell'Ungheria possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dalla Slovacchia all'Ungheria o dall'Ungheria alla Slovacchia di taluni prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXXI ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 3, lettera d), dopo aver accertato che i prodotti sono destinati all'uso esclusivo in questi due Stati membri.»; 13) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 quindecies ter 1.   Se il bene è originario della Russia o è esportato dalla Russia, per il petrolio greggio o i prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV del presente regolamento sono vietati la custodia temporanea, quale definita all'articolo 5, punto 17), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), e il vincolo al regime di zona franca, a norma dell'articolo 245, paragrafo 3, del medesimo regolamento, nel territorio dell'Unione. 2.   Fino al 26 maggio 2025 il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni già presenti nell'Unione il 25 febbraio 2025. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli Stati membri che fruiscono delle esenzioni di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 3, quaterdecies, paragrafo 4. 4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al petrolio greggio trasportato per via marittima e ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi. (*3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).»;" 14) l'articolo 3 septdecies è così modificato: a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i beni che rientrano nei codici NC 7102 31 00 e 7102 10 00 importati nell'Unione sono presentati senza ritardo, unitamente a un certificato a norma del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio (*4) in cui siano chiaramente indicati il paese di origine mineraria o i paesi di origine mineraria, all'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB per la verifica. Lo Stato membro nel quale tali beni sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione garantisce la loro presentazione all'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB. A tal fine può essere concesso il transito doganale. Qualora sia concesso tale transito doganale, la verifica di cui al presente paragrafo è sospesa fino all'arrivo di tali beni presso l'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB. L'importatore è responsabile della corretta circolazione di tali beni e dei costi di tale circolazione. Una presentazione a tale autorità non è necessaria a condizione che i beni siano stati precedentemente sottoposti alla procedura di verifica di cui al presente paragrafo e che ciò sia dimostrato da prove basate sulla tracciabilità, tra cui un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, come previsto al paragrafo 10. (*4)  Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2368/oj).»;" b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   Ai fini dei paragrafi 3 e 4, al momento dell'importazione gli importatori forniscono prove del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo. A decorrere dal 1o marzo 2025 le prove basate sulla tracciabilità dei prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte A, che rientrano nei codici NC 7102 10 00 e 7102 31 00 comprendono un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel codice NC 7102 39 00 elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte A, l'obbligatorietà di prove basate sulla tracciabilità, compreso il certificato che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.» ; 15) all'articolo 3 novodecies è inserito il paragrafo seguente: «9 bis.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai servizi di ricarica (reloading) ai fini delle operazioni di trasbordo di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia, se tale ricarica è necessaria per il trasporto fra porti di uno stesso Stato membro, compreso il trasporto dalla terraferma di uno Stato membro alle sue regioni ultraperiferiche.» ; 16) all'articolo 3 vicies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave di cui all'allegato XLII che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, ovvero per salvare vite in mare o per fini umanitari, o per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro o ancora al fine di investigare su violazioni delle disposizioni del presente regolamento o su altre attività illecite.» ; 17) l'articolo 3 unvicies è sostituito dal seguente: «Articolo 3 unvicies 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie e fornire, direttamente o indirettamente, servizi a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al gas naturale liquefatto quali terminali e impianti o al completamento di progetti relativi al petrolio greggio in Russia quali progetti di prospezione e produzione. 2.   È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi a beni, tecnologie e servizi in Russia, qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al gas naturale liquefatto o di progetti relativi al petrolio greggio di cui al paragrafo 1; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a beni, tecnologie e servizi in Russia, qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al gas naturale liquefatto o di progetti relativi al petrolio greggio di cui al paragrafo 1. 3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 concernenti progetti relativi al petrolio greggio non pregiudicano l'esecuzione, fino al 26 maggio 2025, di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4.   Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica ai progetti di produzione petrolifera per i quali è stata stabilita una produzione commerciale regolare prima del 25 febbraio 2025.» ; 18) all'articolo 3 duovicies è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   In deroga ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro in cui un terminale di gas naturale liquefatto non è connesso al sistema del gas naturale interconnesso può autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia, dopo aver accertato che: a) il gas naturale liquefatto è acquistato, importato o trasferito da un terminale situato in un altro Stato membro e tale terminale è connesso al sistema del gas naturale interconnesso; e b) l'acquisto, l'importazione o il trasferimento sono finalizzati all'approvvigionamento energetico. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.» ; 19) all'articolo 5 bis ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del presente regolamento che ha proposto un'azione dinanzi a un giudice russo nei confronti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 13, lettera c) o d), del presente regolamento al fine di ottenere un'ingiunzione, un'ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria a norma dell'articolo 248.1 o dell'articolo 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente ovvero derivanti da tali articoli o da tale normativa, in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. 269/2014, di cui all'allegato XLIII del presente regolamento.» ; 20) all'articolo 5 bis quater è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l'esecuzione di operazioni di cui alla voce 1 dell'allegato XLIV, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che l'esecuzione di tali operazioni è necessaria per: a) il rimborso dei crediti all'esportazione garantiti; b) le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia entro il 26 agosto 2025 coperte da garanzie sui crediti all'esportazione da parte di uno Stato membro; o c) l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 e fino al 26 agosto 2025, o fino alla loro data di scadenza, se precedente, per i beneficiari situati nell'Unione europea.» ; 21) l'articolo 5 bis quinquies è sostituito dal seguente: «Articolo 5 bis quinquies 1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione che siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività che: a) sono coinvolti in operazioni che agevolano, direttamente o indirettamente, l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto verso la Russia di beni e tecnologie a duplice uso, beni o tecnologie elencati negli allegati VII, XI, XX e XXXV del presente regolamento, prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del presente regolamento e armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, quali figurano nell'elenco di cui dell'allegato XLV, parte A, del presente regolamento; b) sono coinvolti in atti tesi a vanificare il divieto di cui all'articolo 3 vicies mediante operazioni relative a qualsiasi nave elencata nell'allegato XLII, quali figurano nell'elenco di cui dell'allegato XLV, parte B, del presente regolamento; o c) eludono il divieto di cui all'articolo 3 quindecies, quali figurano nell'elenco di cui dell'allegato XLV, parte C, del presente regolamento. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscano per conto o sotto la direzione di un'entità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). 3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni: a) necessarie per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Russia sono consentiti ai sensi del presente regolamento; b) strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014; o c) necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.» ; 22) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 5 bis sexies 1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con i porti e le chiuse elencati nell'allegato XLVII, parte A. L'allegato XLVII, parte A, elenca i porti e le chiuse in Russia utilizzati: a) per il trasferimento di aeromobili senza equipaggio (unmanned aerial vehicles – UAV), di missili o delle tecnologie o dei componenti correlati a sostegno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; b) per il trasporto di beni e tecnologie impiegati nel settore della difesa e della sicurezza da o verso la Russia, per un uso in Russia o per la condotta della guerra della Russia in Ucraina; c) per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale; d) per il trasporto di beni originari dell'Unione o esportati dall'Unione elencati negli allegati XI, XX e XXIII o beni originari della Russia o esportati dalla Russia e importati nell'Unione elencati nell'allegato XXI, consentendo così alla Russia di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina; e) in modo da favorire o commettere la violazione o l'elusione o altrimenti da vanificare in modo significativo le disposizioni del presente regolamento o dei regolamenti (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014 o (UE) 2022/263. 2.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con gli aeroporti elencati nell'allegato XLVII, parte B. L'allegato XLVII, parte B, elenca gli aeroporti in Russia utilizzati: a) per il trasferimento di UAV o di missili o delle tecnologie o dei componenti correlati a sostegno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; b) per il trasporto di beni e tecnologie impiegati nel settore della difesa e della sicurezza da o verso la Russia, per un uso in Russia o per la condotta della guerra della Russia in Ucraina; c) per il trasporto di beni originari dell'Unione o esportati dall'Unione elencati negli allegati XI, XX e XXIII o beni originari della Russia o esportati dalla Russia e importati nell'Unione elencati nell'allegato XXI, consentendo così alla Russia di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina; d) in modo da favorire o commettere la violazione o l'elusione o altrimenti da vanificare in modo significativo le disposizioni del presente regolamento o dei regolamenti (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014 o (UE) 2022/263. 3.   Il paragrafo 1 non si applica: a) nel caso in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, o per salvare vite in mare o per fini umanitari, o per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali; b) alle operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali; c) salvo se vietate a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, alle operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia; d) alle operazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento; e) alle operazioni di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi; f) alle operazioni necessarie per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili. 4.   Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni strettamente necessarie per: a) scopi umanitari, l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici; b) l'effettuazione di voli necessari per partecipare a riunioni volte a cercare una soluzione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina o per promuovere gli obiettivi politici delle misure restrittive; c) l'atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza; d) viaggi per motivi ufficiali di membri di missioni diplomatiche o consolari di Stati membri o di paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; e) viaggi per ragioni personali di persone fisiche che si recano in Russia o lasciano la Russia o dei loro familiari diretti che le accompagnano; f) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento. 5.   Gli operatori informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono registrati o in base al cui diritto sono costituiti di ogni operazione conclusa a norma dei paragrafi 3 e 4 entro due settimane dalla conclusione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro due settimane dal ricevimento.» ; 23) all'articolo 5 quater, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «g) necessaria per la ristrutturazione o la liquidazione di una persona giuridica associata all'entità di cui alla rubrica “B. Entità”, voce 82, dell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.» ; 24) all'articolo 5 decies, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente: «c) attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia e che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione, dagli Stati membri o dai paesi partner elencati nell'allegato VIII.» ; 25) all'articolo 5 duodecies, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b),» ; 26) all'articolo 5 terdecies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma dell'Unione, dell'Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) a: (*5)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;" 27) l'articolo 5 quindecies è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di costruzione, architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti: a) governo russo; o b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.» ; b) al paragrafo 3 bis è inserita la lettera seguente: «c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione al software di cui al paragrafo 2 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tale software, al governo russo o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia.» ; c) i paragrafi 4 ter e 7 sono soppressi; d) è inserito il paragrafo seguente: «9 quater.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza diplomatica o consolare della Federazione russa situata in uno Stato membro.» ; e) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente: «11.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 10 entro due settimane dal rilascio.» ; 28) l'articolo 6 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   La Commissione può, di concerto con gli Stati membri e su base di reciprocità, scambiare con le autorità competenti di un paese partner compreso nell'elenco dell'allegato VIII le informazioni sugli scambi, sulle transazioni e sugli operatori di paesi terzi al fine di impedire l'elusione dei divieti da esso imposti, nella misura in cui siano pertinenti e necessarie per l'effettiva attuazione del presente regolamento. Ove tali informazioni riportino dati personali, lo scambio soddisfa le condizioni di cui al capo V del regolamento (UE) 2018/1725. Se, in via ecezionale, le informazioni di cui al primo comma riguardano un operatore stabilito in uno Stato membro, la Commissione ottiene l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati prima di qualsiasi scambio di tali informazioni.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) finalizzati all'esecuzione delle misure di cui al presente regolamento, ovvero alla prevenzione della violazione o dell'elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tale protezione si applica anche alle proposte congiunte dell'alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica del presente regolamento e a qualsiasi documento preparatorio correlato. Si presume che la divulgazione dei documenti o proposte di cui al primo comma pregiudichi la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.» ; 29) l'articolo 11 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 11 bis Qualsiasi persona di cui all'articolo 13, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un'entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all'articolo 13, lettera d), in conseguenza dell'azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso le persone, le entità o gli organismi che hanno proposto l'azione dinanzi a un giudice di paese terzo o presso le persone, le entità o gli organismi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), che hanno la proprietà o il controllo di tali entità o organismi.» ; 30) all'articolo 11 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualsiasi persona di cui all'articolo 13, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un'entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all'articolo 13, lettera d), a causa di persone, entità o organismi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), che hanno tratto beneficio da una decisione, o sono responsabili dell'emanazione di una decisione, emanata ai sensi del decreto del presidente della Federazione russa n. 302 del 25 aprile 2023 e successive modifiche, ai sensi della legge federale n. 470-FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche ovvero in base alla normativa russa collegata o equivalente, a condizione che la decisione sia illegale ai sensi del diritto internazionale consuetudinario o di un trattato bilaterale di investimento concluso tra lo Stato membro in questione e la Federazione russa e che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso le persone, le entità o gli organismi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), che hanno tratto beneficio da una decisione, o sono responsabili di una decisione, emanata ai sensi di tali normativa o decreti russi, o presso le persone, le entità o gli organismi che hanno la proprietà o il controllo di tali entità o organismi.» ; 31) l'articolo 11 quater è sostituito dal seguente: «1.   Nessuna ingiunzione, nessuna ordinanza, nessun provvedimento riparativo, nessuna sentenza né altra decisione giudiziaria adottati a norma dell'articolo 248.1 o dell'articolo 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente ovvero derivanti da tali articoli o da tale normativa sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro. 2.   Nessuna richiesta di assistenza nel corso di un'indagine o di altro procedimento penale e nessuna pena né altra sanzione a norma del codice penale russo basate su una presunta violazione di un'ingiunzione, un'ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria adottati a norma dell'articolo 248.1 o dell'articolo 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente ovvero derivanti da tali articoli o da tale normativa sono riconosciute, attuate o eseguite in uno Stato membro.» ; 32) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 11 quinquies Laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'articolo 11 bis o 11 ter a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.» ; 33) l'articolo 12 bis è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione tratta i dati personali nella misura necessaria a svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento relativi al suo contributo alla corretta attuazione, al controllo dell'applicazione e alla prevenzione dell'elusione delle misure imposte a norma del presente regolamento.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   La Commissione tratta i dati personali, comprese le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati quali definiti all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1725, ai fini dell'identificazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti alle misure restrittive di cui al presente regolamento, così da assistere le persone di cui all'articolo 13 del presente regolamento ad assicurare la conformità a quest'ultimo.» ; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) e della direttiva 2014/65/UE, nonché le unità di informazione finanziaria di cui alla direttiva (UE) 2015/849 e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e, se necessario, le informazioni di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 1, del presente regolamento, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell'autorità di elaborazione o dell'autorità di ricezione ai sensi del presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento. La presente disposizione lascia impregiudicate le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie. (*6)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).»;" 34) l'articolo 12 octies ter è sostituito dal seguente: «Articolo 12 octies ter 1.   Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL o beni elencati nell'allegato XLVIII: a) adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di esportazione in Russia e di esportazione per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, e provvedono affinché tali valutazioni dei rischi siano documentate e aggiornate; b) mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Russia e di esportazione per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, indipendentemente dal fatto che tali rischi siano stati individuati al loro livello o a quello dello Stato membro o dell'Unione. 1 bis.   Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 26 dicembre 2024 per quanto riguarda l'allegato XL e dal 26 maggio 2025 per quanto riguarda l'allegato XLVIII. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi che si limitano a vendere, fornire o trasferire prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL o beni elencati nell'allegato XLVIII all'interno dell'Unione o a paesi partner elencati nell'allegato VIII. 3.   Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi provvedono a che le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL o beni elencati nell'allegato XLVIII assolvano gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). 3 bis.   Il paragrafo 3 si applica a decorrere dal 26 dicembre 2024 per quanto riguarda l'allegato XL e dal 26 maggio 2025 per quanto riguarda l'allegato XLVIII. 4.   Il paragrafo 3 non si applica se, per motivi che non ha causato, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo non è in grado di esercitare il controllo sulla persona giuridica, sull'entità o sull'organismo di sua proprietà.» ; 35) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; 36) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento; 37) l'allegato VII è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento; 38) l'allegato XIV è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; 39) l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento; per una o più entità di cui all'allegato V del presente regolamento questo punto si applica a decorrere dal 9 aprile 2025, purché il Consiglio, esaminato il singolo caso, decida in tal senso con atto di esecuzione; 40) l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento; 41) l'allegato XXIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento. 42) è aggiunto l'allegato XXIIID conformemente all'allegato VIII del presente regolamento; 43) l'allegato XXXVII è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento; 44) l'allegato XLII è sostituito dal testo che figura nell'allegato X del presente regolamento; 45) l'allegato XLIV è sostituito dal testo che figura nell'allegato XI del presente regolamento; 46) l'allegato XLV è sostituito dal testo che figura nell'allegato XII del presente regolamento; 47) è aggiunto l'allegato XLVI conformemente all'allegato XIII del presente regolamento; 48) è aggiunto l'allegato XLVII conformemente all'allegato XIIV del presente regolamento; 49) è aggiunto l'allegato XLVIII conformemente all'allegato XV del presente regolamento; 50) gli allegati XXIIIB e XXIIIC sono soppressi.
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