Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 feb 2025
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato: 1) l'articolo 1 ter ter è così modificato: a) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi; b) è inserito il paragrafo seguente: «14 bis.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 8517 62 e 8523 52 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico.» ; c) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente: «15.   Nel decidere sulle richieste di autorizzazione per gli usi di cui ai paragrafi 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 14 bis, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.» ; d) il paragrafo 16 è sostituito dal seguente: «16.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 14 bis entro due settimane dal rilascio.» ; 2) l'articolo 1 sexies è così modificato: a) i paragrafi 3 e 3 bis sono sostituiti dai seguenti: «3.   Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, che sono destinati a: a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente o in risposta a catastrofi naturali; oppure b) usi medici o farmaceutici, a condizione che non figurino nell’elenco di cui all’allegato XXX del presente regolamento. L'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione di cui al presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per beneficiario in Bielorussia. 3 bis.   Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, il divieto di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo non si applica al transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso destinati agli scopi di cui al paragrafo 3.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 ter.   Gli Stati membri stabiliscono i requisiti in materia di notifica connessi con l'uso delle esenzioni di cui al paragrafo 3 e qualsiasi informazione supplementare per prodotti esportati in virtù di tali esenzioni disposte dallo Stato membro in cui l'esportatore risiede o ha sede.» ; c) i paragrafi 4 e 4 bis sono sostituiti dai seguenti: «4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a: b) programmi di cooperazione intergovernativa nello spazio; c) il funzionamento, la manutenzione, il riprocessamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; d) sicurezza marittima; e) reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %; f) uso esclusivo di entità che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; g) rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; h) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; i) aggiornamenti di software; j) essere utilizzati come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure k) usi medici o farmaceutici, a condizione che figurino nell’elenco di cui all’allegato XXX del presente regolamento. 4 bis.   In deroga al paragrafo 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), h) e k).» ; d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Nel decidere in merito alle autorizzazioni di cui al paragrafo 4, le autorità competenti non rilasciano l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che: i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato V o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 1 septies bis, paragrafo 1 ter, lettera a); o ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati ai settori aeronautico o spaziale.» ; 3) l'articolo 1 septies è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, che siano destinati a: a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali; oppure b) usi medici o farmaceutici, a condizione che figurino nell’elenco di cui all’allegato XXX del presente regolamento. L'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione di cui al presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per beneficiario in Bielorussia. 3 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia, elencati nell'allegato V bis, destinati agli scopi di cui al paragrafo 3.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 ter.   Gli Stati membri stabiliscono i requisiti in materia di notifica connessi con l'uso delle esenzioni di cui al paragrafo 3 e qualsiasi informazione supplementare per prodotti esportati in virtù di dette esenzioni che lo Stato membro in cui l'esportatore risiede o ha sede richieda.» ; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a: b) programmi di cooperazione intergovernativa nello spazio; c) il funzionamento, la manutenzione, oél riprocessamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; d) sicurezza marittima; e) reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %; f) uso esclusivo di entità che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; g) rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; h) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; j) aggiornamenti di software; k) essere utilizzati come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure l) usi medici o farmaceutici, a condizione che figurino nell’elenco di cui all’allegato XXX del presente regolamento.» ; d) il paragrafo 4 bis è soppresso; e) il paragrafo 4 ter è sostituito dal seguente: «4 ter.   In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia figuranti nell’elenco di cui all'allegato V bis dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), h) e l).» ; f) il paragrafo 5 è soppresso; g) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Nel decidere se rilasciare o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non rilasciano l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che: i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato V o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 1 septies bis, paragrafo 1 ter, lettera a); o ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati ai settori aeronautico o spaziale.» ; 4) l'articolo 1 septies bis è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, e beni e tecnologie elencati nell'allegato V bis, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all'allegato V.» ; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all'allegato V; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all'allegato V; oppure c) vendere, concedere in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all'allegato V. 1 ter.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono consentire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie elencati nell'allegato V bis o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che: a) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; o b) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.» ; 5) all'articolo 1 septies quater, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sull’applicazione degli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis, comprese informazioni sulle autorizzazioni rilasciate o negate e, nel caso di sospetto forum shopping o in altre circostanze, se del caso, e sulle domande di autorizzazione ricevute. Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sul controllo dell'osservanza degli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis, comprese le relative violazioni e sanzioni, così come sulle migliori prassi delle autorità nazionali di contrasto e sull'individuazione e il perseguimento delle esportazioni non autorizzate. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821» ; 6) all'articolo 1 octies quater, il paragrafo 3 è soppresso; 7) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 octies quinquies 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, i software elencati nell'allegato XXXII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all'esportazione o alla messa a disposizione dei software di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei software di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure c) vendere, concedere in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all'esportazione o alla messa a disposizione dei software di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei software necessari per l'esecuzione fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione. 5.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.» ; 8) all' nonies, il paragrafo 4 è soppresso; 9) l' undecies quater è così modificato: a) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di costruzione, architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   È vietato: a) prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi da 1 a 4 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo; b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi da 1 a 4 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo; oppure c) vendere, concedere in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 4 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali software, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo.» ; c) il paragrafo 6 è soppresso; d) il paragrafo 9 è soppresso; e) è inserito il paragrafo seguente: «12.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza diplomatica o consolare della Bielorussia situata in uno Stato membro.» ; f) il paragrafo 13 è così modificato: i) le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti; «g) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Bielorussia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Bielorussia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione; h) l'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato V ter; o» ; ii) è aggiunta la lettera seguente: «i) la costruzione in corso di infrastrutture di altezza fino a 25 metri necessarie alla fornitura e distribuzione di energia a strutture educative e sanitarie.» ; 10) all' sexdecies, il paragrafo 2 è soppresso; 11) all' septdecies, il paragrafo 2 è soppresso; 12) all' octodecies, il paragrafo 2 è soppresso; 13) all' novodecies, il paragrafo 2 è soppresso; 14) l' novodecies bis è così modificato: a) il paragrafo 9 è soppresso; b) è inserito il paragrafo seguente: «9 bis.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 7601, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ; 15) l' vicies è così modificato: a) il paragrafo 3 è soppresso; b) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei macchinari che rientrano nel codice NC 8471 80 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali macchinari o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico.» ; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4 e 4 bis entro due settimane dal rilascio.» ; 16) all' vicies bis, il paragrafo 5 è soppresso; 17) l' unvicies è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore complessivo di 10 000 000 EUR a progetto a beneficio di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione. 4.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.» ; 18) l' duovicies è sostituito dal seguente: « duovicies 1.   È vietato accettare depositi di cittadini bielorussi o di persone fisiche residenti in Bielorussia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia, o ancora di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini bielorussi o da persone fisiche residenti in Bielorussia,se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per ente creditizio è superiore a 100 000 EUR. 2.   È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia. 3.   A decorrere dal 26 marzo 2025 è vietato permettere che cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di cui al paragrafo 2, ovvero di ricoprirvi cariche negli organi direttivi. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.» ; 19) l'articolo 1 tervicies è sostituito dal seguente: «Articolo 1 tervicies 1.   In deroga all' duovicies, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è: a) necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all' duovicies, paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica; e) necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare o organizzazione internazionale; o f) necessaria per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Bielorussia. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettera a), b), d) o e), entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.» ; 20) all'articolo quatervicies il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all' duovicies, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è necessaria: a) per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o b) per attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia;» ; 21) all' septvicies bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro, purché tali vendita, fornitura, trasferimento o esportazione siano necessari per: a) l'uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano; b) gli scopi ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale; oppure c) attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia e che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione, dagli Stati membri o dai paesi elencati nell'allegato V ter bis.» ; 22) l' septvicies quater è così modificato: a) il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente: «1 ter.   È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabilito nell'Unione di proprietà per almeno il 25 % di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo bielorussi, di diventare un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito. È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti nell'Unione prima dell'8 aprile 2022 e che sia già un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito, di modificare l'assetto patrimoniale in un modo che aumenti la quota percentuale detenuta da una persona fisica o giuridica, entità o organismo bielorusso, salvo se a seguito di tale modifica tale percentuale rimanga al di sotto del 25 %.» ; b) il paragrafo 3 è soppresso; 23) l' è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «7 bis.   Nell'allegato I sono altresì elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d bis), della decisione 2012/642/PESC, come soggetti che fanno parte del complesso militare e industriale della Bielorussia, che lo sostengono materialmente e finanziariamente o che traggono vantaggio dallo stesso, anche partecipando allo sviluppo, alla produzione o alla fornitura di tecnologia e attrezzature militari.» ; b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Nell'allegato I sono altresì indicate le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati alle persone, alle entità o agli organismi di cui ai paragrafi 5, 6, 7 e 7 bis.» ; 24) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 quinquies 1.   In deroga all' del presente regolamento, e purché i fondi interessati siano stati congelati a causa dell'implicazione di una persona giuridica, un'entità o un organismo figurante nell’elenco di cui all'allegato I del presente regolamento, o di una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di una persona giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’elenco di cui a tale allegato, che opera in veste di banca intermediaria in un trasferimento di tali fondi verso l’Unione dalla Repubblica di Bielorussia, da un paese terzo, o dall’Unione, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati dalla Bielorussia all’Unione, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che il trasferimento di fondi: a) avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non elencati nell'allegato I del presente regolamento; b) è effettuato tramite conti presso enti creditizi o istituti non elencati nell'allegato I del presente regolamento; e c) non viola l', paragrafo 2, o l’articolo 9 del presente regolamento. Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. 2.   In deroga all' del presente regolamento, e a condizione che il pagamento interessato sia stato congelato a seguito di un trasferimento verso l’Unione dalla Repubblica di Bielorussia, da un paese terzo o dall’Unione, avviato mediante o da una persona giuridica, un'entità o un organismo figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento, o attraverso o da una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di una persona giurdica, un’entità o un organismo figuranti nell'elenco di cui a tale allegato, le autorità competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di detto pagamento congelato, dopo aver accertato che il trasferimento del pagamento: a) avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non elencati nell'allegato I del presente regolamento; e b) non viola l', paragrafo 2, o l'articolo 9 del presente regolamento. Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. I beneficiari del trasferimento di cui al primo comma del presente paragrafo sono unicamente cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera. Può essere concessa un'autorizzazione per richiedente a norma del presente paragrafo. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro una settimana dall'autorizzazione.» ; 25) l'articolo 7 è così modificato: a) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «d) i casi rilevati di violazione, elusione e tentativo di violazione o elusione dei divieti stabiliti dal presente regolamento, anche tramite l'uso di cripto-attività.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri e su base di reciprocità, scambiare con le autorità competenti di un paese compreso nell'elenco dell'allegato V ter bis le informazioni su scambi commerciali, transazioni e operatori di paesi tezi al fine di impedire l'elusione dei divieti imposti dal presente regolamento nella misura perniente e necessaria all’effettiva applicazione del presente regolamento. Laddove, in via eccezionale, le informazioni di cui al primo paragrafo riguardino un operatore stabilito in uno Stato membro, la Commissione ottiene il consenso delle competenti autorità degli Stati membri interessati prima di qualsiasi scambio di tali informazioni.» ; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) finalizzati all'esecuzione delle misure di cui al presente regolamento, ovvero alla prevenzione della violazione o dell'elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tale protezione si applica anche alle proposte congiunte dell'alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica del presente regolamento e a qualsiasi documento preparatorio correlato. Si presume che la divulgazione dei documenti o proposte di cui al primo comma pregiudichi la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.» ; 26) l'articolo 8 sexies è così modificato: a) al paragrafo 1, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) il trattamento delle informazioni relative al suo contributo alla corretta attuazione, al controllo dell'applicazione e alla prevenzione dell'elusione delle misure imposte a norma del presente regolamento.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   La Commissione tratta i dati personali, comprese le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati quali definiti, rispettivamente, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1725, ai fini dell'identificazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti alle misure restrittive di cui al presente regolamento, così da assistere le persone di cui all'articolo 10 di cui al presente regolamento ad assicurare la conformità al presente regolamento.» ; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento e del Consiglio (*1), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento e del Consiglio (*2), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio (*3), e della direttiva 2014/65/UE, nonché le unità di informazione finanziaria di cui alladirettiva (UE) 2015/849, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e, se necessario, le informazioni di cui all'articolo 8 undecies, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro, con le autorità competentidegli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell'autorità di elaborazione o dell'autorità di ricezione ai sensi del presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento. La presente disposizione lascia impregiudicate le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie. (*1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)." (*2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)." (*3)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).»;" 27) l'articolo 8 octies bis è sostituito dal seguente: «Articolo 8 octies bis 1.   Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX o i beni elencati nell'allegato XXXI: a) adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di esportazione in Bielorussia e di esportazione per un uso in Bielorussia di tali beni o tecnologie, e provvedono affinché tali valutazioni dei rischi siano documentate e aggiornate; b) mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Bielorussia e di riesportazione per un uso in Bielorussia di tali beni o tecnologie, indipendentemente dal fatto che tali rischi siano stati individuati al loro livello o a quello dello Stato membro o dell'Unione. 1 bis.   Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 2 gennaio 2025 per quanto riguarda l'allegato XXX e dal 26 maggio 2025 per quanto riguarda l'allegato XXXI. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi che si limitano a vendere, fornire o trasferire i prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX o i beni elencati nell'allegato XXXI all'interno dell'Unione o a paesi elencati nell'allegato V ter bis. 3.   Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi provvedono a che le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX o i beni elencati nell'allegato XXXI assolvano gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). 3 bis.   Il paragrafo 3 si applica a decorrere dal 2 gennaio 2025 per quanto riguarda l'allegato XXX e dal 26 maggio 2025 per quanto riguarda l'allegato XXXI. 4.   Il paragrafo 3 non si applica se, per motivi che non ha causato essa stessa, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo non è in grado di esercitare il controllo sulla persona giuridica, sull'entità o sull'organismo di sua proprietà.» ; 28) l'articolo 8 nonies è sostituito dal seguente: «Articolo 8 nonies Qualsiasi persona di cui all'articolo 10, terzo o quarto trattino, ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa stessa o da una persona giuridica, un'entità o un organismo che la persona di cui al quarto trattino dell’articolo 10 detiene o o controlla, in conseguenza all'azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui all'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso le persone, le entità o gli organismi di cui all'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), che hanno proposto l'azione dinanzi a un giudice di paese terzo o presso le persone, le entità o gli organismi che hanno la proprietà o il controllo di tali entità o organismi» ; 29) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 8 duodecies Laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'articolo 8 nonies a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.» ; 30) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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