Art. 1 · Organismi nocivi vietati

Art. 1

Organismi nocivi vietati

In vigore dal 21 feb 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 è così modificato: 1) gli sono sostituiti dai seguenti: « Organismi nocivi vietati Nel territorio dell’Unione non sono consentiti l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio degli organismi nocivi elencati nell’allegato fino alla data stabilita in tale allegato per l’organismo nocivo in questione. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.» ; 2) l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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