Art. 4 · Misure transitorie

Art. 4

Misure transitorie

In vigore dal 21 feb 2025
Misure transitorie 1.   I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011, nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, e a qualsiasi altra normativa pertinente dell’Unione, che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 16 settembre 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte. 2.   Nel caso in cui un prodotto in una fase intermedia della fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica o una sostanza destinata alla fabbricazione di tale prodotto, materiale o oggetto, conforme al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e immesso o immessa per la prima volta sul mercato dopo 16 dicembre 2025, non sia conforme al presente regolamento, la dichiarazione di conformità che accompagna tale sostanza o prodotto indica che non è conforme al presente regolamento e che può essere utilizzato o utilizzata solo nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica da immettere sul mercato prima del 16 settembre 2026.
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