Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 feb 2025
Ai fini dell’attuazione di controlli e dell’applicazione di sanzioni, la nuova misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 dovrebbe essere considerata una misura di sviluppo rurale non connessa alla superficie o agli animali di cui al titolo IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
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