Art. 1
In vigore dal 19 feb 2025
Il regolamento (UE) 2018/975 è così modificato:
1)
all’articolo 7, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
entro il quindicesimo giorno di ogni mese, l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca attiva o hanno partecipato a operazioni di trasbordo nel corso del mese precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il ventesimo giorno di ogni mese;
b)
almeno 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, la relazione scientifica annuale relativa all’anno precedente, compresi i dati degli osservatori nella misura più ampia possibile. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.»;
2)
all’articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui il guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare non sia stato risolto entro 30 giorni dall’inizio dell’obbligo di trasmissione di cui al paragrafo 1, i pescherecci battenti la loro bandiera cessino l’attività di pesca, ripongano tutti gli attrezzi da pesca e rientrino in porto senza ritardo per riparare il dispositivo stesso.»
;
3)
gli allegati V, VII, VIII, IX, XI e XII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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