Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 feb 2025
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di valina e suoi esteri, sali di tali prodotti, quale composto organico distinto chimicamente definito, contenenti o meno impurità, attualmente classificati con il codice NC 2922 49 85 (codice TARIC 2922 49 85 87) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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