Art. 7
Indagini nelle aree delimitate
In vigore dal 14 feb 2025
Indagini nelle aree delimitate
1. Nelle aree delimitate le autorità competenti effettuano le indagini annuali di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria.
2. Il numero di trappole utilizzate per km2 in tale indagine aumenta gradualmente dal confine al centro della zona sottoposta a indagine. Nel determinare il numero di trappole, il tipo di trappole, la progettazione delle trappole e gli eventuali attrattivi da utilizzare con le trappole, gli Stati membri tengono conto delle informazioni stabilite negli orientamenti internazionali, in particolare nella norma ISPM n. 26, come pure della scheda di sorveglianza fitosanitaria.
3. È preso in considerazione il campionamento dei frutti specificati che crescono nella zona sottoposta a indagine. Nel determinare i protocolli di campionamento le autorità competenti applicano la scheda di sorveglianza fitosanitaria e i principi stabiliti nei protocolli riconosciuti a livello internazionale per il controllo ufficiale dell’organismo nocivo specificato. Sono utilizzati una progettazione dell’indagine e schemi di campionamento che consentano di individuare, con un grado di affidabilità almeno del 95 %, un tasso di presenza dell’organismo nocivo specificato pari all’1 %.
4. I risultati delle indagini effettuate nelle aree delimitate sono trasmessi alla Commissione utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato II.
Storico versioni
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