Art. 6 · Deroghe alla definizione di aree delimitate

Art. 6

Deroghe alla definizione di aree delimitate

In vigore dal 14 feb 2025
Deroghe alla definizione di aree delimitate 1.   In deroga all’, le autorità competenti possono scegliere di non definire un’area delimitata se è soddisfatto almeno uno dei criteri seguenti: a) tali autorità sono giunte alla conclusione che l’organismo nocivo specificato non può insediarsi all’interno della zona in cui è stato osservato; b) vi sono prove che l’organismo nocivo specificato è stato introdotto nella zona con la partita in cui è stato rilevato, che i frutti specificati di tale partita sono stati infestati prima della loro introduzione nell’area interessata e che non si è verificata alcuna moltiplicazione dell’organismo nocivo specificato dopo tale introduzione; c) la presenza dell’organismo nocivo specificato è ufficialmente confermata in un sito di produzione isolato fisicamente dall’ambiente circostante, il che impedisce all’organismo nocivo specificato di diffondersi al di fuori di tale sito; d) la presenza dell’organismo nocivo specificato è ufficialmente confermata in un sito di produzione protetto in modo tale da evitare l’ulteriore presenza degli organismi nocivi specificati sulle piante ospiti e sui frutti specificati e le autorità competenti sono giunte alla conclusione che gli organismi nocivi specificati non possono insediarsi al di fuori di tale sito di produzione a causa di condizioni invernali sfavorevoli. 2.   Qualora si avvalga di una deroga a norma del paragrafo 1, l’autorità competente: a) adotta misure per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere qualsiasi possibilità che esso si diffonda; b) effettua un’indagine intensiva in una zona con un raggio di almeno 500 m attorno al luogo o ai luoghi in cui è stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato; e c) se del caso, e in particolare nel caso di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), applica misure efficaci per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato attraverso i frutti specificati o le piante ospiti al di fuori del sito di produzione. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), se le autorità competenti giungono alla conclusione che l’organismo nocivo specificato non è in grado di sopravvivere alle condizioni invernali, il periodo per l’indagine può essere limitato al periodo precedente l’inizio delle condizioni invernali.
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