Art. 5
Definizione di aree delimitate
In vigore dal 14 feb 2025
Definizione di aree delimitate
1. Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, le autorità competenti definiscono senza indugio un’area delimitata.
2. L’area delimitata è costituita dalle seguenti zone:
a)
una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di un organismo nocivo specificato, con un raggio di almeno 500 m attorno al luogo o ai luoghi in cui è stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato; e
b)
una zona cuscinetto con un raggio di almeno 7 km oltre i confini della zona infestata.
3. La delimitazione esatta dell’area delimitata tiene conto della biologia degli organismi nocivi specificati, del livello di infestazione, delle caratteristiche dell’attrattivo e della particolare distribuzione delle piante ospiti nell’area interessata.
4. Nel caso in cui sia rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato al di fuori della zona infestata, l’area delimitata definita conformemente al presente articolo è adeguata di conseguenza.
5. All’interno delle aree delimitate le autorità competenti provvedono affinché il pubblico in generale e gli operatori professionali siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate e di eventuali restrizioni relative allo spostamento dei frutti specificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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