Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 feb 2025
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006 , attualmente classificato con i codici NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) ed ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10), originario della Repubblica popolare cinese. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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