Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 feb 2025
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carta decorativa, attualmente classificata con i codici NC ex 4802 54 00 , ex 4802 55 , ex 4805 91 00 ed ex 4811 60 00 (codici TARIC 4802 54 00 10, 4802 55 15 10, 4802 55 30 10, 4802 55 90 10, 4805 91 00 10, 4802 55 25 10 e 4811 60 00 10), con le seguenti caratteristiche: — peso compreso tra 30 e 150 g/m2; tenore di ceneri compreso tra il 5 % e il 50 %; — assorbimento (metodo Klemm) di almeno 12 mm/10 min o tasso di impregnazione della resina compreso tra il 20 % e il 200 %; — resistenza alla trazione a umido compresa tra 6 e 12 Newton (N)/15 mm; — permeabilità all’aria (metodo Gurley) compresa tra 3 e 80 secondi/100 ml; — liscio (metodo Bekk) compreso tra 20 e 300; — in rotoli di larghezza non superiore a 300 cm; — anche preimpregnata con una combinazione di lattici o di leganti naturali (come l’amido); — escluse le carte da parati e rivestimenti murali simili; — escluse le carte impregnate con soluzioni di resine a base acquosa melaminiche, ureiche, fenoliche o termoplastiche termoindurenti, e originaria della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese d’origine Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd 34,9  % 89LJ Repubblica popolare cinese Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd. 31,0  % 89LK Repubblica popolare cinese Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 33,6  % Repubblica popolare cinese Tutte le altre importazioni originarie della RPC 34,9  % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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