Art. 4 · Disposizioni organizzative per le entità finanziarie

Art. 4

Disposizioni organizzative per le entità finanziarie

In vigore dal 13 feb 2025
Disposizioni organizzative per le entità finanziarie 1.   Le entità finanziarie nominano un responsabile del team di controllo che ha la responsabilità della gestione quotidiana del TLPT e delle decisioni e azioni del team di controllo. 2.   Le entità finanziarie definiscono misure organizzative e procedurali per garantire che: a) l’accesso alle informazioni relative a qualsiasi TLPT pianificato o in corso sia limitato, in base alla necessità di sapere, al team di controllo, all’organo di gestione, ai soggetti incaricati dello svolgimento dei test, al soggetto che fornisce analisi delle minacce e all’autorità competente per il TLPT; b) il team di controllo consulti i responsabili dei test prima di coinvolgere qualsiasi membro del blue team in un TLPT; c) il team di controllo sia informato di qualsiasi rilevamento del TLPT da parte di membri del personale dell’entità finanziaria o dei suoi fornitori terzi di servizi; in caso di escalation della conseguente risposta all’incidente, se necessario, il team di controllo contenga tale escalation; d) siano presenti disposizioni relative alla segretezza del TLPT, applicabili al personale dell’entità finanziaria, al personale dei fornitori terzi di servizi TIC interessati, ai soggetti incaricati dello svolgimento dei test e al soggetto che fornisce analisi delle minacce; e) il team di controllo fornisca ai responsabili dei test, su richiesta, tutte le informazioni relative al TLPT; f) ove possibile, le parti coinvolte nel TLPT facciano riferimento a quest’ultimo utilizzando solo il nome in codice.
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