Art. 16 · Cooperazione e riconoscimento reciproco

Art. 16

Cooperazione e riconoscimento reciproco

In vigore dal 13 feb 2025
Cooperazione e riconoscimento reciproco 1.   Ai fini dello svolgimento di un TLPT in relazione a un’entità finanziaria che fornisce servizi in più di uno Stato membro, anche attraverso una succursale, la rispettiva autorità competente per il TLPT: a) determina quali autorità competenti per i TLPT negli Stati membri ospitanti sono coinvolte, prendendo in considerazione se una o più funzioni essenziali o importanti sono svolte o condivise negli Stati membri ospitanti; b) informa le autorità competenti per i TLPT identificate conformemente alla lettera a) della decisione di svolgere un TLPT sull’entità finanziaria; c) salvo diversamente concordato dalle autorità competenti per i TLPT, l’autorità competente per il TLPT dell’entità finanziaria dirige il TLPT. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni sul futuro svolgimento di un TLPT, le autorità competenti per i TLPT degli Stati membri ospitanti possono manifestare il proprio interesse a seguire il TLPT in qualità di osservatori oppure incaricare un responsabile dei test affinché partecipi al TLPT. L’autorità capofila competente per il TLPT fornisce a tutte le autorità competenti per i TLPT che agiscono in qualità di osservatori nel TLPT il documento relativo alle specifiche dell’ambito di applicazione, la relazione di sintesi sul test, il piano correttivo e l’attestato. L’autorità capofila competente per il TLPT coordina tutte le autorità competenti per i TLPT partecipanti durante l’intero test e adotta tutte le decisioni necessarie per svolgere il TLPT in modo adeguato ed efficace. L’autorità capofila competente per il TLPT può stabilire un numero massimo di autorità competenti per i TLPT partecipanti, qualora lo svolgimento del TLPT in maniera efficiente potrebbe risultare altrimenti compromesso. 2.   Se un’entità finanziaria utilizza lo stesso fornitore intragruppo di servizi TIC di entità finanziarie stabilite in altri Stati membri, o appartiene a un gruppo e condivide sistemi di TIC con entità finanziarie dello stesso gruppo stabilite in altri Stati membri, l’autorità competente per il TLPT dell’entità finanziaria contatta le autorità competenti per i TLPT delle altre entità finanziarie che utilizzano lo stesso fornitore intragruppo di servizi TIC o condividono sistemi di TIC appartenenti al gruppo e valuta con esse la fattibilità e l’idoneità di svolgere un TLPT comune nei loro confronti. Un TLPT comune è da preferire a un TLPT individuale se consente una riduzione dei costi e delle risorse per le entità finanziarie e per le autorità competenti per i TLPT, purché la solidità e l’efficacia del test non siano compromesse. 3.   Ai fini dello svolgimento di un TLPT comune: a) le autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie concordano quale entità finanziaria è designata per condurre il TLPT, tenendo conto della struttura del gruppo e dell’efficienza del test; b) l’autorità competente per il TLPT dell’entità finanziaria designata conformemente alla lettera a) dirige il TLPT, salvo diversamente concordato dalle autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie che partecipano al TLPT comune; c) le autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie diverse dall’entità finanziaria designata per dirigere il TLPT comune possono manifestare il proprio interesse a seguire il TLPT in qualità di osservatori o assegnare un responsabile dei test a tale TLPT. L’autorità capofila competente per il TLPT coordina tutte le autorità competenti per i TLPT coinvolte nel TLPT comune e adotta tutte le decisioni necessarie per svolgere il TLPT comune in modo corretto ed efficace. 4.   Qualora un’entità finanziaria intenda condurre un TLPT congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554, che potrebbe coinvolgere entità finanziarie stabilite in altri Stati membri, la rispettiva autorità competente per il TLPT contatta le autorità competenti per i TLPT delle altre entità finanziarie e valuta con esse la fattibilità e l’idoneità di svolgere un TLPT congiunto che le riguardi a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554. 5.   Ai fini dello svolgimento di un TLPT congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554: a) le autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie concordano quale entità finanziaria designare per condurre il TLPT congiunto, tenendo conto dei servizi TIC forniti dal fornitore terzo di servizi TIC alle entità finanziarie e dell’efficienza del test; b) l’autorità competente per il TLPT dell’entità finanziaria designata conformemente alla lettera a) dirige il TLPT, salvo diversamente concordato dalle autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie che partecipano al TLPT congiunto; c) le autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie diverse dall’entità finanziaria designata per dirigere il TLPT congiunto possono manifestare il proprio interesse a seguire il TLPT in qualità di osservatori o assegnare un responsabile dei test a tale TLPT. L’autorità capofila competente per il TLPT coordina tutte le autorità competenti per i TLPT coinvolte nel TLPT congiunto e adotta tutte le decisioni necessarie per svolgere il TLPT congiunto in modo corretto ed efficace. 6.   Se, in relazione a un’entità finanziaria che ha l’obbligo di svolgere un TLPT, la rispettiva autorità competente per il TLPT è diversa dalla rispettiva autorità competente di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, tali autorità condividono tutte le informazioni pertinenti riguardanti tutte le questioni relative al TLPT ai fini dello svolgimento del TLPT o dell’esercizio delle loro funzioni conformemente a detto regolamento.
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