Art. 15
Ricorso a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni
In vigore dal 13 feb 2025
Ricorso a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni
1. Le entità finanziarie mettono in atto tutte le modalità seguenti per il ricorso a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni:
a)
l’istituzione e l’attuazione di una politica per la gestione dei soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni in un TLPT;
b)
l’adozione di misure volte a garantire che il ricorso a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni per eseguire un TLPT non abbia un impatto negativo sulle capacità generali di difesa o resilienza dell’entità finanziaria per quanto riguarda gli incidenti connessi alle TIC o non incida in modo significativo sulla disponibilità di risorse destinate a compiti connessi alle TIC durante un TLPT;
c)
l’adozione di misure volte a garantire che i soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni dispongano di risorse e capacità sufficienti per eseguire un TLPT.
La politica di cui alla lettera a):
a)
contiene criteri per valutare l’idoneità, la competenza e i potenziali conflitti di interesse dei soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni e specifica le responsabilità di gestione nel processo di test;
b)
è documentata e riesaminata periodicamente;
c)
prevede che il team interno incaricato dello svolgimento del test comprenda un responsabile del test e almeno altri due membri;
d)
impone che tutti i membri del team incaricato dello svolgimento del test siano dipendenti dell’entità finanziaria o di un fornitore intragruppo di servizi TIC da almeno 12 mesi;
e)
contiene disposizioni in materia di formazione sulle modalità di esecuzione dei test di penetrazione e dei test di red team per i soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni.
2. Qualora approvi il ricorso a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554, l’autorità competente per il TLPT tiene conto dei requisiti di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
3. Quando ricorre a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni, l’entità finanziaria garantisce che tale ricorso sia indicato nei documenti seguenti:
a)
le informazioni relative all’avvio del test di cui all’;
b)
la relazione sul test red team di cui all’, paragrafo 2;
c)
la relazione di sintesi delle pertinenti risultanze del TLPT di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2554.
4. I soggetti incaricati dello svolgimento dei test che sono dipendenti di un fornitore intragruppo di servizi TIC sono considerati soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni dell’entità finanziaria.
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