Art. 14
Attestato
In vigore dal 13 feb 2025
Attestato
1. L’attestato di cui all’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2554 contiene le informazioni di cui all’allegato VIII.
2 Se in un TLPT sono state coinvolte più autorità competenti per i TLPT, l’autorità capofila competente per il TLPT fornisce l’attestato di cui all’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2554 alle entità finanziarie sottoposte a test.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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