Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 12 feb 2025
Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati ai conigli da ingrasso e ai conigli non destinati alla produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 5 settembre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 5 marzo 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati ai conigli da ingrasso e ai conigli non destinati alla produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 5 marzo 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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