Art. 3 · Trasmissione dei dati sulle catture raccolti a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento sul controllo

Art. 3

Trasmissione dei dati sulle catture raccolti a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento sul controllo

In vigore dal 12 feb 2025
Trasmissione dei dati sulle catture raccolti a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento sul controllo 1.   Entro il 15 di ogni mese, a partire dal 15 marzo 2026, ciascuno Stato membro costiero trasmette per via elettronica alla Commissione, tramite il server centrale RecFishing dell’UE, i dati aggregati raccolti a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento sul controllo riguardanti: a) i quantitativi di ciascuna specie con il relativo codice FAO alfa-3, ove applicabile per stock o gruppo di stock, catturati e detenuti nel mese precedente ed espressi in tonnellate di equivalente peso vivo e, se del caso, il numero di esemplari: — per zona geografica, — per categoria di modalità di pesca, — per tipo di attrezzo da pesca e — per lunghezza, se del caso; b) il numero di esemplari di ciascuna specie con il relativo codice FAO alfa-3, ove applicabile per stock o gruppo di stock, catturati e rilasciati nel mese precedente e, ove possibile, i quantitativi stimati in tonnellate di equivalente peso vivo: — per zona geografica, — per categoria di modalità di pesca, — per tipo di attrezzo da pesca e — per lunghezza, se del caso. Ai fini di tale trasmissione, gli attrezzi da pesca sono identificati in base ai tipi elencati nell’allegato I e la modalità di pesca in base alle categorie elencate nell’allegato II. Ai fini di tale trasmissione, la zona geografica interessata in cui le specie sono state catturate corrisponde al territorio dello Stato membro costiero e alle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione, almeno per riquadro statistico CIEM oppure, ove applicabile, per unità geografica CGPM equivalente. Qualora tali zone geografiche CIEM e CGPM non si applichino, è utilizzato il sistema delle zone di pesca FAO al livello più dettagliato disponibile. 2.   Gli Stati membri costieri verificano l’esattezza dei dati raccolti trasmessi alla Commissione. Qualora rilevi incongruenze nelle informazioni già trasmesse alla Commissione, lo Stato membro costiero rettifica i dati quanto prima e comunque entro 6 mesi dalla data di trasmissione.
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