Art. 99 · Sanzioni

Art. 99

Sanzioni

In vigore dal 11 feb 2025
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento, in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma degli , e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 26 marzo 2027 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. Ai fini dell’imposizione di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto, se del caso, dei seguenti criteri non esaustivi e indicativi: a) la natura, la gravità, l’entità e la durata della violazione; b) eventuali azioni intraprese dall’autore della violazione per attenuare il danno causato dalla violazione o porvi rimedio; c) eventuali violazioni commesse in precedenza dall’autore della violazione; d) i vantaggi finanziari ottenuti o le perdite evitate dall’autore della violazione in ragione della violazione stessa, nella misura in cui tali vantaggi o perdite possano essere determinati in modo attendibile; e) di altri eventuali fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso; f) il fatturato annuo dell’autore della violazione nell’Unione nel corso dell’esercizio precedente.
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