Art. 90
Ulteriori condizioni per il trasferimento di dati sanitari elettronici personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale
In vigore dal 11 feb 2025
Ulteriori condizioni per il trasferimento di dati sanitari elettronici personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale
Il trasferimento di dati sanitari elettronici personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale è concesso conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni sull’accesso ai dati sanitari elettronici personali e sul trasferimento degli stessi a livello internazionale, comprese limitazioni, conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, oltre alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 5, del presente regolamento e al capo V del regolamento (UE) 2016/679.
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