Art. 88
Trasferimento di dati elettronici non personali verso paesi terzi
In vigore dal 11 feb 2025
Trasferimento di dati elettronici non personali verso paesi terzi
1. I dati sanitari elettronici non personali messi a disposizione da organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari a un utente di dati sanitari in un paese terzo sulla base di un’autorizzazione ai dati rilasciata a norma dell’ del presente regolamento o di una richiesta di dati sanitari approvata a norma dell’ del presente regolamento, a partecipanti autorizzati in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, e basati sui dati sanitari elettronici di una persona fisica che rientrano in una delle categorie di cui all’ del presente regolamento, sono considerati altamente sensibili ai sensi dell’, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2022/868 ove il loro trasferimento verso paesi terzi presenti un rischio di reidentificazione attraverso mezzi che vanno oltre quelli di cui è ragionevolmente probabile che ci si avvalga, in particolare alla luce del numero limitato di persone fisiche alle quali tali dati sono relativi, del fatto che sono disperse a livello geografico o degli sviluppi tecnologici previsti nel prossimo futuro.
2. Le misure di tutela nei confronti delle categorie di dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono specificate in un atto delegato di cui all’, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2022/868.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:327:oj#art-88